Convenzione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (“CNRINO”). “Con la presente Convenzionele Parti avviano un rapporto di cooperazione per la realizzazione di analisi comparate di campioni di materiali e prodotti, condotte con le strumentazioni spettroscopiche rispettivamente in dotazione. 2. Le Parti intendono, in particolare, comparare i risultati ottenuti con l’utilizzo degli spettrometri di massa (compreso lo strumento IRMS – isotope ratio mass spectrometer) in uso ad ADM con quelli relativi alle analisi effettuate da CNR-INO con la nuova tecnica spettroscopica ad altissima sensibilità, denominata SCAR (saturated-absorption cavity ringdown), che consente la rivelazione di molecole in concentrazione estremamente ridotta, con importanti ricadute, ad esempio, nella misura ad alta precisione delle percentuali di sostanze di origine biologica o fossile in materiali quali i biocarburanti, le bioplastiche o in prodotti che richiedono una certificazione di impatto ambientale per mitigare l’utilizzo di combustibili fossili, in relazione al grande tema del cambiamento climatico. In prospettiva tale tecnica potrà essere estesa, a mero titolo di esempio, ad altri temi, quali la datazione di reperti archeologici o la misura di pericolosità di materiali provenienti da centrali nucleari. 3. Le Parti intendono collaborare nelle attività di ricerca, sviluppo e applicazione delle tecnologie più avanzate e delle metodologie laser più innovative alla sensoristica ottica ad alte prestazioni. 4. Ai fini del rapporto di cooperazione di cui al presente articolo, ADM si impegna a fornire a CNR-INO dei campioni da analizzare e CNR-INO si impegna ad analizzare tali campioni con la strumentazione in proprio possesso. Le Parti si impegnano a condividere e confrontare i risultati delle analisi rispettivamente condotte al fine di comparare le diverse metodologie. La presente Convenzione ha durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti. Per l’attuazione della presente Convenzione sono individuati quali referenti: ⚫ Per ADM: Dott. Alessandro Proposito ⚫ Per CNR-INO: Dott. Davide Mazzotti. Gli oneri relativi alle attività oggetto della Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali acquisiti per l’esecuzione della presente Convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa in conformità con la normativa applicabile prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto della presente Convenzione. 2. Ogni Parte mantiene i diritti di proprietà intellettuale sui risultati scientifici e tecnologici e sui prodotti della ricerca ottenuti senza il contributo dell’altra Parte. 3. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell’altra Parte. 4. La Parte che intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, dovrà citare la Convenzione nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca e il contributo fornito dall’altra Parte. 5. La proprietà dei risultati scientifici e i prodotti di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. 6. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. 7. Con la sottoscrizione della presente Convenzione ADM accetta i regolamenti CNR riguardanti la tutela della proprietà intellettuale, consultabili sul sito www.cnr.it, ed in particolare il “Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui risultati della ricerca del CNR”, approvato con deliberazione n. 338/2019 del Consiglio di Amministrazione del CNR il 19/12/2019 e disponibile al seguente indirizzo web:https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_innovazione/delibera_3 38_2019.pdf. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dalla presente Convenzione con comunicazione mediante PEC da inviare all’altra Parte ai seguenti indirizzi: per CNR-INO: [email protected]; per ADM: [email protected]. 2. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile per via amichevole, le Parti di comune accordo individuano come foro competente esclusivo quello di Roma. Le Parti prestano il loro formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull’azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale. La presente Convenzione, stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art. 1, lettera b), della Tariffa – Parte seconda, annessa al D.P.R. 131/1986, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione. 2. La presente Convenzione è altresì soggetta ad imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’Art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 642/1972. Gli oneri di bollo sono assolti in modalità virtuale da CNR-INO, giusta autorizzazione n. 112274 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 20 luglio 2018”. cdn/AGIMEG