AAMS. Indicazioni su Servizio telematico per la comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio

Con una nota a firma del Direttore Antonio Tagliaferri l’Amministrazione dei Monopoli comunica ai concessionari di gioco informazioni in merito al servizio telematico per la comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio

“Si fa seguito alle precedenti note relative all’oggetto, per fornire le seguenti indicazioni confermative, sollecitate da alcuni tra codesti concessionari, in merito ai criteri di computo ed alle modalità di implementazione del sistema di trasmissione dati all’Amministrazione.1. Criteri di computo a) Gioco su rete fisica: per le giocate e le vincite si deve far riferimento ad importi maggiori di 1.000,00 euro.

b) Gioco da remoto: per le ricariche ed i prelievi si deve far riferimento ad importi maggiori di 1.000,00 euro.

e) Operazioni frazionate: per verificare se è stata raggiunta la soglia dei 15.000 €, il computo si effettua sommando tutte le operazioni svolte dal giocatore per sette giorni consecutivi. Il periodo di riferimento dei sette giorni consecutivi deve intendersi quale arco temporale massimo nel cui ambito accertare il raggiungimento della somma indicata. Pertanto, se il computo dei 15.000 € viene raggiunto sommando le operazioni compiute dal giocatore in meno di sette giorni consecutivi, il calcolo stesso si interrompe essendo stata individuata una possibile “operazione frazionata”; dal giorno successivo inizierà un nuovo calcolo. Ad esempio, se il computo dei 15.000 € si perfeziona in quattro giorni consecutivi, il computo ripartirà dal quinto giorno, quale nuovo primo giorno di calcolo.

Nel caso in cui la somma dei 15.000 € non si raggiunga in sette giorni consecutivi, il computo si rinnova partendo da quello che nel calcolo appena cessato era il secondo giorno e proseguendo per sette giorni. Ad esempio, se da mercoledì 12 dicembre al successivo martedì 18 dicembre la somma calcolata è inferiore a 15.000 €, il calcolo riparte dal giovedì 13 dicembre per i sette giorni successivi. Quanto al valore delle singole operazioni da sommare per verificare il perfezionarsi di una operazione frazionata, per il gioco su rete fisica l’importo della singola giocata è superiore a 1000 € mentre per l’on line il riferimento al conto di gioco non pone limiti minimi al valore delle operazioni da inserire nel calcolo.

d) La trasmissione dei dati ha cadenza semestrale, ed il computo dei dati stessi deve avvenire secondo il criterio della cassa. Nel caso di operazioni di gioco su rete fisica nelle quali la giocata venga effettuata entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del semestre e la relativa vincita si perfezioni nel semestre successivo, i relativi dati sono imputati, rispettivamente, ai due distinti semestri nei quali si sono materialmente perfezionate le dazioni di denaro della giocata e della vincita. Analogamente, per le operazioni di gioco da remoto i dati relativi alle ricariche ed ai prelievi sono imputati ai semestri nei quali si sono materialmente perfezionate le relative dazioni di denaro. Quanto alle operazioni frazionate il computo delle stesse, come sopra descritto, decorre dall’inizio del primo giorno del semestre e termina alla mezzanotte dell’ultimo giorno del sesto mese di riferimento, anche se ciò non consenta di perfezionare un computo relativo a sette giorni consecutivi.

e) L’importo delle vincite relative al gioco del Bingo è calcolato avendo a riferimento la singola cartella, pertanto, nel caso in cui un giocatore, nel corso di una partita, ottenga più di premio con la stessa cartella (ad esempio cinquina e bingo), occorre sommare i singoli importi dei premi stessi per verificare se l’importo complessivo così ottenuto superi la soglia dei 1000 euro.

2. Implementazione del sistema di trasmissione

a) L’invio dei dati si perfeziona mediante la funzione “trasmetti”, presente nel sistema telematico. L’esito positivo dell’invio dei dati è confermato a video dal sistema stesso, mediante un apposito comunicato, al quale segue un messaggio di posta elettronica attestante l’avvenuta trasmissione. In caso di esito negativo, l’operatore deve rinnovare la comunicazione dei dati prima della scadenza del termine ultimo per l’invio degli stessi. Al riguardo, si rammenta la necessità di provvedere tempestivamente alla comunicazione, ed all’eventuale aggiornamento, dei dati anagrafici, comprensivi dell’indirizzo e-mail.

b) I dati devono essere inviati anche qualora il loro valore sia pari a zero.

e) II sistema non consente la trasmissione dei dati decorso il termine del primo mese successivo al semestre di riferimento, ovvero oltre il 31 luglio per il primo semestre ed oltre il 31 gennaio per il secondo semestre.

d) Gli operatori sono invitati a contattare il Numero Verde 800217213 per ogni chiarimento.mm/AGIMEG