“Non si ravvisa un interesse attuale e concreto della ricorrente alla contestazione delle previsioni regolamentari sulle distanze dai luoghi sensibili, che non si applicano alle sale giochi esistenti”. Con questa motivazione il Tar Piemonte ha respinto la richiesta di una sala da giochi di sospendere il regolamento antislot adottato dal Comune di Ivrea nel marzo scorso. Il regolamento comunale vieta l’apertura di nuove sale slot a meno di 300 metri da qualsiasi “luogo sensibile” e a meno di 150 metri da bancomat, sportelli bancari e Compro Oro. Completamente interdetto inoltre il centro storico e le vie limitrofe: Le slot inoltre devono rimanere spente dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20. Il Collegio nella pronuncia di oggi ricorda inoltre di aver “già avuto occasione pronunciarsi sull’ampiezza dei poteri sindacali in materia di orari di attivazione degli apparecchi di gioco, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale ed amministrativa”. Il riferimento è all’ordinanza- del febbraio scorso – riguardante un provvedimento analogo adottato dal Comune di Chivasso.
In quella sede, il Tar Piemonte aveva affermato che il potere di intervento dei Comuni “trova il suo legittimo fondamento normativo nell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 (ovvero il Testo unico delle leggi sull’