La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul caso delle slot installate in un centro collegato a un bookmaker estero privo di concessione e licenza di pubblica sicurezza. Il procedimento torna alla Corte d’appello di Lecce per un nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione ha, infatti, riaperto il contenzioso sulla sanzione amministrativa comminata ad un locale di Cursi, accogliendo il ricorso presentato da ADM e cassando la sentenza della Corte d’appello di Lecce con rinvio ad un’altra sezione dei giudici pugliesi.
La pronuncia riafferma la piena compatibilità con il diritto europeo del sistema italiano del “doppio binario”, fondato sull’obbligo di possedere sia la concessione statale sia la licenza di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse.
Il caso: dieci slot e l’attività senza licenza di polizia
La vicenda origina da una verifica condotta dai Carabinieri in un locale in provincia di Lecce. All’interno dell’esercizio, affiliato ad un bookmaker estero, erano installate dieci slot dotate di regolari titoli autorizzatori. Tuttavia, nello stesso locale si svolgeva l’attività di raccolta scommesse senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza.
Per tale violazione, l’Ufficio dei Monopoli per la Puglia aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione da 15.000 euro. La sanzione era stata inizialmente annullata dal Tribunale di Lecce nel 2018 e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello nel 2019. I giudici di merito avevano sostenuto che l’assenza della concessione in capo al bookmaker estero fosse l’effetto delle criticità del sistema concessorio nazionale e che la mancata partecipazione alla gara del 2012 non costituisse una semplice decisione d’impresa, ma una scelta economicamente obbligata per sottrarsi a discriminazioni.
L’ADM ha impugnato la decisione in Cassazione, ribadendo che l’installazione di apparecchi da gioco in locali ove si effettuano scommesse presuppone il rigoroso rispetto della disciplina di pubblica sicurezza.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribaltato l’orientamento dei giudici di merito, accogliendo i tre motivi di ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I giudici di legittimità hanno fissato importanti principi in tema di onere della prova e compatibilità comunitaria:
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Il principio del doppio binario: La normativa italiana che subordina l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse al possesso sia della concessione statale (rilasciata da ADM) sia della licenza di polizia (art. 88 TULPS) è pienamente conforme al diritto UE.
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Obiettivi di interesse generale: Le restrizioni previste dal legislatore italiano sono giustificate da motivi imperativi, quali la lotta alla criminalità organizzata, la prevenzione delle frodi, la tutela dell’ordine pubblico e il contrasto alla ludopatia.
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L’onere della prova: Spetta all’esercente (e non all’amministrazione) dimostrare in modo specifico che la mancata acquisizione della concessione da parte dell’operatore estero sia effettivamente derivata da un’illegittima esclusione o da un comportamento discriminatorio dello Stato italiano, non essendo sufficiente invocare una mera opportunità economica.
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Dipendenza dei titoli abilitativi: Il rilascio e l’efficacia della licenza di polizia per un Centro di Trasmissione Dati (CTD) legato a un operatore comunitario dipendono dalla sussistenza di una concessione ADM in capo a quest’ultimo.
Conferma dalla Corte di Giustizia Europea
La Cassazione ha inoltre evidenziato come la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) — da ultimo confermata dall’ordinanza Momari — escluda che i principi comunitari di libera prestazione dei servizi e di stabilimento ostino a una normativa nazionale che subordini l’attività di scommessa al rilascio di autorizzazioni di polizia vincolate al possesso di una regolare concessione.
Considerato l’orientamento chiaro ed univoco emerso in sede europea, i giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di inoltrare un ulteriore rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Prospettive ed esito del procedimento
La sanzione da 15.000 euro non è ancora confermata in via definitiva. Il caso passa ora alla Corte d’appello di Lecce, che dovrà compiere un nuovo esame del merito attenendosi ai principi fissati dalla Cassazione: i giudici del rinvio avranno il compito di verificare se sia stata fornitura un’effettiva prova dell’esclusione discriminatoria del bookmaker dalle gare pubbliche. Soltanto all’esito di questa valutazione verrà decisa la sorte della sanzione e il regolamento delle spese di lite. cdn/AGIMEG










