Albo PVR, limite 100 euro di ricarica, internet point ok per attività di Punto Vendita Ricariche, prelievi nei punti e RIES: le decisioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato interviene sulla disciplina dei Punti vendita ricariche, distinguendo le disposizioni ritenute legittime da quelle annullate. Tre finora pronunce della Sesta Sezione, decise all’esito dell’udienza del 24 settembre, affrontano il limite delle ricariche, il divieto di prelievo dai conti di gioco, l’utilizzo di dispositivi connessi a internet e l’applicazione del nuovo regime ai rapporti concessori in proroga tecnica.

I giudizi riguardano la determinazione con cui ADM, il 25 ottobre 2024, ha istituito l’Albo PVR in attuazione del decreto legislativo 41/2024. Coinvolti E-Play24, Stake Italy, già Baldo Line, e un gruppo di esercenti.

Il caso Stake: annullato il divieto generalizzato sui dispositivi

Nel giudizio relativo a Stake Italy, il Consiglio di Stato ha annullato l’articolo 6, comma 4, lettera g) della determinazione ADM, accogliendo la contestazione contro il divieto assoluto e generalizzato sui dispositivi che consentono l’accesso al gioco online.

La disposizione comprendeva anche computer, tablet e strumenti a navigazione libera, senza distinguere adeguatamente le diverse condotte. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 104/2025, relativa alla norma dalla quale il divieto era stato mutuato.

Per i giudici, la misura, pur perseguendo una finalità legittima, risultava sproporzionata e aveva sostanzialmente escluso gli internet point dall’attività di PVR. Resta fermo il potere di ADM di adottare una soluzione diversa, nei limiti della normativa primaria, che contemperi gli interessi coinvolti. L’annullamento riguarda dunque la disposizione contestata e non costituisce un’autorizzazione generale alla raccolta del gioco presso i PVR.

Ricariche: confermato il limite di 100 euro, ma non per tutti i pagamenti

Diverso l’esito delle contestazioni contro il limite complessivo settimanale di 100 euro, previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 41/2024.

Il Consiglio di Stato ha respinto le censure, precisando che il tetto riguarda le ricariche in contanti e con strumenti diversi da quelli tracciabili già indicati dal titolare del conto e validati dal concessionario. Non si tratta, quindi, di un limite generalizzato a tutte le modalità di ricarica.

Il Collegio ha ricondotto la misura alla tutela della salute e alla prevenzione dei disturbi da gioco, ritenendola coerente con la legge delega. Sono state respinte anche le contestazioni sull’impossibilità di garantire il rispetto del limite: la normativa affida al concessionario l’adozione di apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai PVR.

Sentenze Consiglio di Stato Albo PVR E-Play24 e Stake Italy

Prelievi dai conti di gioco: resta il divieto nei PVR

Nel ricorso del gruppo di esercenti, il Consiglio di Stato ha confermato anche il divieto di prelevare presso i PVR le somme presenti sui conti di gioco.

I ricorrenti avevano sostenuto che il prelievo della provvista, anche tramite voucher, fosse diverso dal pagamento delle vincite. Per il Collegio, però, consentire il prelievo dopo l’accredito di una vincita permetterebbe di erogarla indirettamente, aggirando il divieto di pagamento.

L’estensione del divieto ai prelievi è stata quindi ritenuta coerente con la distinzione tra l’attività principale dei concessionari e i servizi accessori svolti dai PVR.

Albo PVR fa parte di una riforma unitaria

Con la sentenza 7266/2026, pubblicata il 2 ottobre, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di ADM nel giudizio con E-Play24. Confermata la decisione del TAR che aveva censurato l’applicazione immediata del nuovo regime ai concessionari in proroga tecnica e agli esercenti collegati, prima della conclusione della procedura per le nuove concessioni.

Secondo i giudici, l’Albo PVR fa parte di una riforma unitaria: l’introduzione anticipata di requisiti più stringenti per la rete degli esercenti poteva incidere anche sull’equilibrio economico delle concessioni esistenti.

La questione riguarda il regime transitorio, non l’annullamento dell’Albo. Nel giudizio Stake, il Collegio ha inoltre rilevato che la gara si è successivamente conclusa con l’assegnazione delle nuove concessioni e la stipula dei contratti: una circostanza che manteneva l’interesse degli operatori a ottenere una decisione sulle altre disposizioni contestate.

RIES, contratti e assistenza sui conti: le altre regole confermate

Nel caso Stake sono state respinte anche le contestazioni contro il collegamento tra elenco RIES e Albo PVR: per i soggetti iscritti a entrambi, la sospensione o cancellazione dal RIES può riflettersi sull’iscrizione all’Albo, in ragione dei requisiti comuni di affidabilità e regolarità.

Confermata inoltre la nullità dei contratti non conformi alle prescrizioni del sistema normativo. Il Collegio ha invece chiarito che la determinazione non vieta l’assistenza all’apertura e alla chiusura dei conti di gioco, attività consentite dalla normativa primaria.

Su AGIMEG è disponibile il precedente approfondimento sulle decisioni relative ai PVR. sb/AGIMEG