Arriva al Senato il decreto Accise e disposizioni per Ilva. Il testo è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).
Nel dossier del Servizio Studi di entrambi i rami parlamentari viene approfondito, tra gli altri aspetti, il contenuto dell’articolo 2-ter, relativo al trattamento fiscale di alcuni investimenti dei concessionari di giochi pubblici e all’indeducibilità delle spese legate a sponsorizzazioni vietate.
Il decreto al Senato
Il testo è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro). Sono previsti i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura) e del Comitato per la legislazione. Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle 14 del 21 settembre.
Giochi pubblici: spese di rappresentanza per campagne informative e comunicazione responsabile
“L’articolo 2-ter, inserito in sede referente alla Camera, conferma quanto stabilito con l’articolo 3, commi 3-7, del decreto-legge n. 153 del 2026. Nello specifico, stabilisce che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (IRES), come spese di rappresentanza (anziché di pubblicità) i seguenti investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato:
- investimento annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti, entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile;
- campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.
Si stabilisce che non sono deducibili, ai fini dell’imposta sui redditi (IRES) e dell’IRAP, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata.
Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal periodo d’imposta 2026 per i soggetti solari.
Le relative entrate tributarie sono accertate annualmente, con decreto del MEF, nonché destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)”. Si legge nel Dossier del Servizio Studi di entrambi i rami parlamentari.
Continuità normativa dopo l’abrogazione del decreto-legge n. 153 del 2026
“La norma in questione riproduce il contenuto dell’articolo 3, commi 3-7, decreto-legge n. 153 del 2026, in vigore dal 27 agosto 2026. Tale decreto-legge viene abrogato, facendone salvi gli effetti, dal comma 1-bis dell’articolo 1 della legge di conversione del presente decreto-legge, anch’esso introdotto alla Camera.
A seguito dell’abrogazione del citato decreto-legge, si conferma, al fine di garantire la continuità normativa, la vigenza delle disposizioni in questione introducendole all’articolo 2-ter nel decreto-legge n. 133 del 2026.
L’articolo 2-ter, comma 1, introduce una norma di carattere speciale rispetto ai criteri ordinari di qualificazione delle spese di rappresentanza e di pubblicità di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, il cosiddetto Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di tener conto dell’evoluzione dei criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La relazione illustrativa al decreto-legge n. 153 del 2026 chiarisce che l’intervento tiene conto dell’evoluzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. Secondo l’orientamento tradizionalmente espresso dalla Corte di cassazione, costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono riconducibili alle spese di pubblicità o propaganda quelle relative a iniziative dirette, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi o servizi o, comunque, all’incremento delle vendite.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2008, adottato in attuazione dell’articolo 108 del TUIR, ha individuato, ai fini dell’inerenza delle spese di rappresentanza, anche il carattere della gratuità delle erogazioni e la loro idoneità a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che la gratuità non costituisce, di per sé, il criterio esclusivo di distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, rappresentando piuttosto uno degli elementi valutabili nell’ambito della complessiva qualificazione della spesa.
In particolare, la Corte di cassazione, con l’ordinanza 13 settembre 2025, n. 25143, ha ribadito che il criterio discretivo tra le due categorie deve essere individuato negli obiettivi immediatamente perseguiti attraverso l’esborso: alla categoria delle spese di pubblicità sono riconducibili le iniziative aventi una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti o servizi e direttamente orientata alla loro vendita, mentre costituiscono spese di rappresentanza le iniziative rivolte prevalentemente alla promozione dell’impresa, della sua immagine e del suo prestigio, anche quando dalle stesse possa derivare indirettamente un incremento delle vendite. Tale impostazione è stata ritenuta coerente anche con la nozione di pubblicità elaborata dalla giurisprudenza dell’Unione europea”, aggiunge il Dossier.
Gli investimenti dei concessionari interessati dalla norma
“Nello specifico, inserendo il nuovo comma 2-bis nel citato articolo 108 del TUIR, stabilisce che si qualificano, in ogni caso, come spese di rappresentanza (anziché di pubblicità) gli investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato, ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024, ovverosia:
- l’investimento annuale di una somma di denaro pari allo 0,2 per cento dei ricavi netti, entro un tetto massimo non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della Salute. Tale somma è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione e, comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario;
- le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi anche a fini sociali e comunque coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico, che il concessionario può sostenere, con oneri a proprio carico e con indicazione del proprio logo o marchio, ad ulteriore tutela e protezione dei giocatori più vulnerabili.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 41 del 2024, si definisce ‘concessionario’ la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea”, continua.
Qualificazione tributaria certa e uniforme
“Tale qualificazione è finalizzata ad individuare il trattamento fiscale applicabile, ai sensi dell’articolo 108 del TUIR, a tali spese.
In tal modo, come chiarito nella relazione illustrativa al decreto-legge n. 153 del 2026, la nuova disposizione attribuisce una qualificazione tributaria certa e uniforme ai suddetti investimenti effettuati dai concessionari, sottraendone la qualificazione fiscale a una valutazione, caso per caso, della concreta finalità promozionale.
La ratio della disposizione del nuovo comma 2-bis è quella di qualificare espressamente come spese di rappresentanza gli investimenti previsti dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 41 del 2024, quando sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, evitando che modalità differenti di realizzazione delle iniziative o la diversa intensità della componente promozionale possano determinare trattamenti tributari differenti.
Resta fermo che la suddetta qualificazione come spese di rappresentanza opera esclusivamente ai fini tributari e limitatamente agli investimenti e ai soggetti espressamente individuati dalla disposizione, senza incidere sulla qualificazione, ai fini della disciplina di settore, delle attività poste in essere dai concessionari. In altri termini, si esclude che la qualificazione automatica quale spesa di rappresentanza possa estendersi indistintamente a soggetti diversi che sostengano spese aventi natura o finalità analoghe.
Per rafforzare l’intento della nuova disposizione, la relazione illustrativa richiama l’allegato A alla delibera n. 200/26/CONS, recante ‘Atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d’azzardo’, ad integrazione delle Linee guida della delibera AGCOM n. 132/19/CONS, che disciplina le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile previste dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024, con la seguente duplice finalità:
- favorire una comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo;
- impedire che la comunicazione sociale o di ‘pubblicità progresso’ sia utilizzata per aggirare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione stabilito dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018”, aggiunge.
Indeducibilità IRES e IRAP per sponsorizzazioni vietate
“Il comma 2 stabilisce che non sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell’IRAP, le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono:
- comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo;
- servizi informativi di comparazione di quote o offerte.
La relazione tecnica al decreto-legge n. 153 del 2026 chiarisce che la disposizione interviene sulle ipotesi in cui il costo remunera una sponsorizzazione vietata dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, rendendolo fiscalmente indeducibile, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito e con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in tema di sanzioni e somme direttamente riconducibili alla violazione.
A tale riguardo, si ricorda che l’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 disciplina il divieto di pubblicità di giochi e scommesse. In particolare, ai sensi del comma 1, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.
Tale divieto è esteso, dal 1° gennaio 2019, anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata ai sensi del medesimo articolo.
Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del d.P.R. n. 430 del 2001 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Per l’efficacia temporale delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 2-ter, il Dossier rinvia alla disposizione di coordinamento introdotta, in sede referente alla Camera, all’articolo 3-bis, comma 2, del presente decreto-legge”, continua.
Decorrenza dal periodo d’imposta 2026 e destinazione delle maggiori entrate
“Il comma 3 ripropone le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nell’ambito del decreto legislativo n. 117 del 2026, il cosiddetto Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, con conseguente abrogazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 917 del 1986.
In particolare, nell’articolo 117 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026 vengono inseriti i nuovi commi 2-bis e 2-ter che ripropongono, rispettivamente, il contenuto dei commi 1, relativo alla qualificazione come spese di rappresentanza degli investimenti sostenuti dai concessionari di giochi, e 2, relativo all’indeducibilità, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, delle spese che remunerano una sponsorizzazione vietata.
Il comma 4 individua la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Nello specifico le nuove disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal periodo d’imposta 2026 per i soggetti solari.
Infine, il comma 5 prevede una disposizione di carattere procedurale secondo la quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, accerta le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3.
Per espressa previsione normativa, le maggiori entrate così accertate sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato istituito un apposito Fondo per interventi strutturali di politica economica.
A tale riguardo, la relazione tecnica al decreto-legge n. 153 del 2026 chiarisce che, dal punto di vista finanziario, non essendo disponibili dati circa la consistenza di tali costi, alla disposizione si ascrivono effetti finanziari prudenzialmente non stimati. Le eventuali maggiori entrate accertate saranno destinate all’incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica”, prosegue.
Articolo 3-bis: efficacia temporale fino al 1° gennaio 2027
“L’articolo 3-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, regola l’efficacia temporale di due disposizioni che sono state inserite dagli articoli 2-bis e 2-ter in considerazione del fatto che disposizioni identiche sono state inserite dal provvedimento in esame anche nel testo unico in materia di versamenti e riscossione e nel nuovo testo unico in materia di imposte sui redditi, i quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
In dettaglio, il comma 1 dispone che le disposizioni dell’articolo 2-bis, commi da 1 a 10-ter, che hanno introdotto la disciplina del versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici, sono efficaci fino al 1° gennaio 2027, termine a decorrere dal quale si applica il decreto legislativo n. 33 del 2025, Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, come previsto dal relativo articolo 243.
Lo stesso articolo 2-bis del provvedimento in esame, al comma 11, ha introdotto all’interno del citato decreto legislativo n. 33 del 2025 il nuovo articolo 55-bis, rubricato ‘Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico’, il quale ripropone, con gli opportuni richiami normativi, le disposizioni dei commi da 1 a 10-ter.
Il comma 2 dispone analogamente che la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 2-ter, che stabilisce l’indeducibilità ai fini IRES e IRAP delle spese sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte degli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o a servizi informativi di comparazione di quote o offerte, è efficace fino al 1° gennaio 2027, termine a decorrere dal quale si applica il decreto legislativo n. 117 del 2026, come previsto dal relativo articolo 377.
Anche in questo caso, lo stesso articolo 2-ter del provvedimento in esame, al comma 3, ha introdotto nell’articolo 117 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026 il comma 2-ter, il quale ripropone una disposizione del medesimo tenore”, conclude il Dossier. cdn/AGIMEG










