Scommesse e distanziometro, Consiglio di Stato: licenza scaduta per effetto della legge provinciale del 2024

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare presentato da un concessionario contro il provvedimento relativo a un punto di raccolta scommesse di Bolzano. Secondo i giudici, nonostante il limite quinquennale previsto dalla precedente disciplina provinciale non fosse applicabile alle licenze per le scommesse, l’attività non potrebbe comunque proseguire per effetto delle modifiche introdotte nel 2024.

La nuova normativa – segnala Agimeg – ha infatti stabilito che le licenze per l’esercizio delle scommesse non conformi ai limiti di distanza dai luoghi sensibili scadano entro due anni dall’entrata in vigore della legge provinciale n. 2/2024.

Il contenzioso con il Comune di Bolzano

La vicenda riguarda una licenza per la raccolta di scommesse ippiche e sportive rilasciata nel 2015. Nel 2017 era stato adottato un primo provvedimento di decadenza, successivamente annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 791/2024.

Quella decisione aveva stabilito che la precedente formulazione dell’articolo 5-bis della legge provinciale n. 13/1992, relativa ai limiti di distanza, non poteva essere applicata anche alle licenze per l’esercizio delle scommesse.

La sentenza del 2024, precisa ora Palazzo Spada, si era però pronunciata esclusivamente sull’applicazione del distanziometro e non su tutte le ulteriori questioni riguardanti la validità temporale della licenza.

Il successivo contenzioso era quindi tornato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Come già ricostruito da AGIMEG, il Consiglio di Stato aveva escluso che il nuovo provvedimento comunale costituisse automaticamente una violazione del precedente giudicato, disponendo l’esame della controversia attraverso un ordinario giudizio di merito.

Il vecchio limite di cinque anni non valeva per le scommesse

Nel nuovo giudizio il concessionario ha contestato il provvedimento sostenendo che la versione della legge provinciale precedente alle modifiche del 2024 prevedesse un limite di efficacia di cinque anni soltanto per le autorizzazioni delle sale giochi e non per le licenze di raccolta delle scommesse.

Su questo punto il Consiglio di Stato, nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha condiviso la tesi della società. La precedente formulazione dell’articolo 5-bis, comma 1, non sarebbe stata applicabile alle licenze per l’esercizio delle scommesse. Il riconoscimento non è stato tuttavia sufficiente per accogliere la richiesta di sospensione del provvedimento.

Decisiva la legge provinciale del 2024

Il Collegio ha infatti richiamato la legge provinciale n. 2/2024, intervenuta successivamente per estendere espressamente la disciplina anche al settore delle scommesse.Consiglio di Stato

La nuova normativa prevede che le licenze non conformi ai limiti di distanza stabiliti dalla legge provinciale scadano entro due anni dalla sua entrata in vigore. Alla luce di questa disposizione, secondo il Consiglio di Stato, la licenza della sala scommesse risulterebbe comunque scaduta e la società non potrebbe pretendere il mantenimento dell’apertura dell’attività.

Esclusi, in questa fase, profili di incostituzionalità

La società aveva inoltre sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della nuova disciplina. Anche questa censura non è stata accolta. Secondo il Consiglio di Stato, a un primo esame limitato alla fase cautelare, la legge provinciale non presenta profili di incostituzionalità, poiché riguarda specificamente il settore delle scommesse, rispetto al quale sussisterebbero ragionevoli esigenze di tutela della salute pubblica.

Palazzo Spada ha quindi confermato l’ordinanza del TRGA di Bolzano che aveva già respinto la domanda cautelare. L’appello è stato rigettato e le spese processuali sono state compensate, tenuto conto della novità delle questioni affrontate.

La pronuncia è un’ordinanza cautelare e deriva quindi da una valutazione sommaria: non rappresenta ancora la decisione definitiva sul merito del ricorso. sb/AGIMEG