La modifica dell’ingresso di una sala VLT deve essere comunicata espressamente alla Questura e sottoposta alla preventiva valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, perché può incidere direttamente sulla sorvegliabilità del locale. La mancata comunicazione e l’assenza di autorizzazione possono configurare un abuso del titolo tale da giustificare la revoca della licenza ex articolo 88 TULPS.
È quanto stabilito dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, che ha respinto il ricorso contro la revoca della licenza di una sala VLT di Prato e dichiarato improcedibile quello relativo al diniego della sua voltura.
Le due controversie, fondate sui medesimi fatti, sono state riunite e decise con un’unica sentenza.
La modifica dell’ingresso della sala VLT
La sala esercitava l’attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da gioco VLT, in forza di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura di Prato nel 2010.
Nel titolo autorizzativo il locale e il relativo accesso erano individuati in viale Galileo Galilei. Successivamente, quell’ingresso era stato chiuso mediante un pannello di cartongesso e la sala era diventata accessibile esclusivamente attraverso una porta situata in piazza del Mercato Nuovo.
In occasione del subentro di un nuovo gestore era stata presentata alla Questura una domanda di voltura della licenza. Durante il sopralluogo finalizzato alla verifica della sorvegliabilità dei locali, l’Amministrazione aveva però accertato che la situazione effettiva era diversa da quella risultante dal titolo originario.
La Questura aveva quindi respinto la richiesta di voltura e, con un successivo provvedimento, revocato la licenza già esistente, contestando al titolare un abuso del titolo ai sensi dell’articolo 10 TULPS.
La planimetria non equivale a una comunicazione esplicita
Le società interessate sostenevano che lo spostamento dell’ingresso fosse comunque desumibile dal progetto allegato alla richiesta di voltura. Nella planimetria erano infatti rappresentati sia il pannello utilizzato per chiudere l’apertura originaria sia l’altro accesso al locale.
Il TAR Toscana non ha condiviso questa tesi. Secondo i giudici, l’elaborato grafico non evidenziava con sufficiente chiarezza la modifica e non spiegava, neppure attraverso la legenda, il significato del pannello di cartongesso collocato davanti all’ingresso originario.
Soprattutto, mancava una specifica indicazione testuale che informasse la Questura della chiusura di un accesso e dell’utilizzo dell’altro come unico ingresso della sala.
Una comunicazione espressa avrebbe rappresentato, secondo il Collegio, una condotta di minima diligenza, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono disciplinare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione.
La Questura aveva quindi appreso dello spostamento dell’ingresso soltanto durante il sopralluogo, senza aver ricevuto in precedenza una comunicazione chiara, immediata e specifica.
Irrilevante che il secondo accesso fosse già esistente
Nel giudizio era stato dimostrato che l’ingresso situato in piazza del Mercato Nuovo esisteva già prima degli interventi eseguiti nella sala. Anche questa circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente per escludere la violazione.
Il titolo di pubblica sicurezza individuava espressamente il locale attraverso l’indirizzo di viale Galilei e indicava quello come accesso autorizzato. La chiusura della porta contemplata nella licenza e l’utilizzo di un’altra apertura avrebbero quindi dovuto essere comunicati all’Amministrazione.
Secondo il TAR, la presenza materiale di un secondo ingresso non modificava il dato essenziale: l’unico accesso esaminato e consentito dal titolo era quello riportato nella licenza.
La sorvegliabilità e la tutela dei minori
Il punto centrale della sentenza riguarda la sorvegliabilità del locale. Il TAR ricorda che tale requisito consiste nella concreta possibilità di controllare costantemente il flusso delle persone all’interno della sala, anche per impedire ai minori di 18 anni di accedere agli apparecchi che erogano vincite in denaro.
La posizione dell’ingresso non costituisce quindi un elemento secondario o meramente edilizio. La sua modifica può incidere direttamente sulle condizioni in base alle quali la Questura ha valutato l’idoneità del locale e rilasciato la licenza.
La sorvegliabilità deve essere verificata preventivamente dall’Autorità di pubblica sicurezza. L’articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS consente infatti di rifiutare o revocare la licenza quando il locale non si presta a essere convenientemente sorvegliato.
Per il Tribunale, lo spostamento dell’accesso richiedeva pertanto non soltanto una comunicazione specifica, ma anche una preventiva valutazione favorevole della Questura.
Il decreto ministeriale del 22 gennaio 2010, dedicato ai requisiti tecnici e al funzionamento dei sistemi di gioco VLT, prevede inoltre che gli apparecchi possano essere installati esclusivamente all’interno di esercizi autorizzati e che il possesso della licenza ex articolo 88 TULPS costituisca un requisito indispensabile per la raccolta del gioco.
La violazione configura un abuso della licenza
La licenza originaria imponeva al titolare di comunicare immediatamente alla Questura qualsiasi variazione dei dati indicati nell’autorizzazione.
La chiusura dell’ingresso riportato nel titolo e il trasferimento dell’accesso in un’altra posizione, senza una comunicazione specifica, hanno quindi integrato, secondo il TAR, una violazione delle prescrizioni della licenza.
Il Collegio ha ricordato che l’abuso di un’autorizzazione di polizia può configurarsi non soltanto quando vengono violate norme che prevedono espressamente la revoca, ma anche quando il titolare non rispetta le prescrizioni inserite nel titolo o le altre regole di condotta collegate all’attività autorizzata.
L’articolo 10 TULPS consente all’Amministrazione di sospendere o revocare una licenza in caso di abuso. L’Autorità deve però motivare adeguatamente sia l’esistenza della violazione sia la sua gravità, spiegando perché sia necessario applicare la revoca invece di una misura meno severa.
Legittima la revoca al posto della sospensione
Le ricorrenti avevano contestato la proporzionalità del provvedimento, sostenendo che la Questura avrebbe potuto disporre una semplice sospensione della licenza.
Anche questa censura è stata respinta. Per il TAR, l’Amministrazione ha adeguatamente motivato la scelta della revoca richiamando:
- la rilevanza del requisito della sorvegliabilità;
- l’impossibilità di effettuare una verifica preventiva sull’accesso effettivamente utilizzato;
- la modifica sostanziale apportata alla sala senza una comunicazione esplicita;
- la compromissione del rapporto fiduciario tra il gestore e l’Autorità di pubblica sicurezza.
La condotta è stata quindi considerata sufficientemente grave da giustificare la revoca. Secondo il Collegio, la discrezionalità riconosciuta alla Questura è stata esercitata attraverso una motivazione specifica e coerente con le circostanze accertate.
Il ripristino dell’ingresso non elimina la precedente violazione
Dopo il diniego della voltura, il gestore subentrante aveva ripristinato l’accesso di viale Galilei, rimuovendo il pannello di cartongesso, e aveva chiesto alla Questura di riesaminare la pratica.
L’intervento successivo non ha però fatto venir meno la condotta già contestata. La legittimità della revoca è stata valutata in relazione al periodo nel quale la sala aveva operato attraverso un ingresso diverso da quello indicato nella licenza, senza una comunicazione espressa e senza la preventiva verifica dell’Amministrazione.
Respinto il ricorso contro la revoca, improcedibile quello sulla voltura
Il TAR Toscana ha quindi respinto il ricorso contro la revoca della licenza, confermando la legittimità del provvedimento adottato dalla Questura di Prato.
Il ricorso contro il diniego della voltura è stato invece dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La voltura presuppone infatti l’esistenza di un titolo ancora valido ed efficace. Una volta confermata la revoca, non esiste più una licenza che possa essere trasferita a un nuovo intestatario.
Il Tribunale ha comunque precisato che anche il ricorso sulla voltura sarebbe risultato infondato per le medesime ragioni esaminate con riferimento alla revoca. Le spese relative ai due giudizi sono state compensate tra le parti.
La decisione ribadisce dunque che, nelle sale VLT, la collocazione dell’ingresso è parte integrante delle condizioni valutate ai fini del rilascio della licenza. Qualsiasi modifica capace di incidere sulla sorvegliabilità deve essere comunicata in modo chiaro e sottoposta preventivamente alla Questura: l’omissione può costituire un abuso del titolo e portare alla revoca dell’autorizzazione. sb/AGIMEG










