Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha respinto la richiesta di sospensione urgente presentata contro il diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.
Il ricorso era stato proposto contro il Ministero dell’Interno e la Questura. La parte ricorrente aveva impugnato il decreto con cui era stata negata la licenza per la raccolta scommesse nei locali indicati negli atti, oltre al successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame.
La richiesta di tutela immediata
La parte ricorrente aveva chiesto al TAR una misura cautelare monocratica, cioè un intervento urgente del Presidente prima della trattazione collegiale della domanda cautelare.
Il Tribunale, però, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per concedere una tutela provvisoria immediata. In questa fase, il Presidente ha scelto di non svolgere una valutazione approfondita sulla fondatezza del ricorso, rinviando l’esame al Collegio, dopo il pieno contraddittorio tra le parti.
Nessuna urgenza tale da decidere subito
Secondo il TAR, non emerge un pregiudizio di estrema gravità e urgenza tale da rendere necessaria una decisione immediata prima della camera di consiglio.
Il decreto valorizza, tra l’altro, i tempi intercorsi tra l’adozione e la notifica dei provvedimenti impugnati e la successiva proposizione del ricorso. Viene inoltre richiamata la clausola contrattuale indicata dalla stessa parte ricorrente, secondo cui il contratto si sarebbe risolto se la cessionaria non avesse ottenuto entro tre mesi le autorizzazioni richieste per l’esercizio dell’attività.
Per il TAR, quel termine risultava comunque già scaduto.
Prevalgono gli interessi pubblici sul gioco
Un altro profilo centrale riguarda la natura dell’attività. Il decreto richiama infatti i prevalenti interessi pubblici connessi all’esercizio della raccolta scommesse.
Nel settore del gioco pubblico, il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS non riguarda solo l’interesse economico del privato ad avviare o proseguire l’attività, ma coinvolge anche esigenze di controllo, sicurezza e tutela dell’ordine pubblico.
Per questo, nella fase monocratica urgente, il TAR ha ritenuto prevalenti gli interessi pubblici rispetto alla richiesta di sospensione immediata del diniego.
Camera di consiglio fissata al 22 luglio
La richiesta cautelare urgente è stata quindi respinta. La questione non è però chiusa: il TAR ha fissato la camera di consiglio del 22 luglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare. mg/AGIMEG










