“La Cassazione dichiara ancora una volta incompatibile con il diritto europeo l’obbligo di nulla osta per la messa in esercizio, ma restano aperte le criticità su controlli e imposta sugli intrattenimenti”. E’ quanto sottolineato dal legale della Sapar, avvocato Francesco Badolato.
Il caso e la decisione nei primi gradi di giudizio
“La pronuncia della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione sull’obbligo del nulla osta per gli apparecchi comma 7 senza vincita in denaro rappresenta ancora un passaggio rilevante per il settore.
Nel caso specifico, due apparecchi che per Adm distribuivano vincite in denaro erano stati prima sequestrati e poi confiscati per via della mancanza di collegamento alla rete telematica, oltre che per la mancanza di titoli autorizzatori (NOE).
La ditta ricorrente aveva avuto ragione sia in primo grado che in sede di appello sulla base del presupposto della mancanza di prova in ordine alla effettiva distribuzione di premi in denaro e sulla non conformità dell’obbligo di Noe rispetto all’ordinamento comunitario e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto gravame innanzi la Corte di Cassazione sulla base della irrilevanza della natura delle vincite in quanto la necessità del Noe persisteva anche per gli apparecchi che non distribuivano vincite in denaro”.
La posizione della Suprema Corte
Proprio su questo punto, prosegue l’avvocato, la “Suprema Corte, dopo aver constatato che nei due precedenti gradi di giudizio non era stata mai provata la distribuzione dei premi in denaro, ha confermato che il doppio livello di controllo preventivo rispetto all’installazione (Nod e Noe) è contrario all’ordinamento Ue, al principio di proporzionalità ed alla Direttiva servizi in quanto, tenuto conto che i pubblici esercizi sono comunque sottoposti a regime autorizzatorio (o di Scia) per l’installazione degli apparecchi, l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di un ulteriore nulla osta solo per la messa in esercizio non appare giustificata da motivi di ordine e sicurezza pubblica”.
In particolare, la sentenza in questione afferma quanto sopra proprio in relazione alla natura di apparecchi senza vincita in denaro dei congegni in discorso, in attuazione della cosiddetta Direttiva Servizi n. 123/2006, che quindi sono stati oggetto di liberalizzazione in base alla medesima.
Le conseguenze per il settore
“Questo vuol dire che ogni Stato membro può imporre restrizioni alla libera circolazione di beni e servizi solo in presenza di motivi imperativi di interesse generale. Dalla direttiva sono espressamente esclusi i giochi con vincita in denaro.
Come già chiarito in passato in relazione a pronunce analoghe, questo orientamento della Cassazione non implica, in assenza di atti modificativi della disciplina da parte di Adm, la decadenza immediata dell’obbligo di possesso del NOE, anche in quanto allo stato attuale al medesimo è ricollegata la normativa fiscale in relazione all’Imposta sugli intrattenimenti. Tuttavia, certamente apre la strada a possibili ricorsi che imporranno all’Amministrazione una revisione della normativa a riguardo.
Ovviamente, la sentenza in questione non incide altresì sulla potestà di controllo successivo all’installazione sugli apparecchi da parte delle autorità preposte, che resta immutata.
In conclusione, si può dunque affermare che la Corte di Cassazione sta consolidando un principio che condurrà probabilmente, nel corso del tempo, alla necessità di modifica di alcune parti della normativa da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente agli apparecchi di puro intrattenimento, nel segno anche di uno snellimento delle procedure autorizzatorie che potrà giovare all’intero comparto, lasciando comunque invariati gli strumenti di controllo a disposizione delle Autorità”, conclude l’avv. Badolato. ap/AGIMEG.









