Gioco online, TAR Lazio: legittimi gli obblighi ADM per chi non partecipa alla nuova gara

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da due concessionarie del gioco online contro alcuni atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi al regime transitorio delle concessioni online.

La vicenda riguarda la fase di passaggio verso il nuovo assetto concessorio previsto dalla gara avviata da ADM in attuazione del decreto legislativo n. 41/2024. Le società ricorrenti, titolari di concessioni prorogate tecnicamente fino alla conclusione della nuova procedura, non avevano presentato domanda di partecipazione alla gara e contestavano le regole dettate dall’Agenzia per i concessionari destinati a uscire dal mercato.

Il nodo della proroga tecnica

ADM aveva introdotto una distinzione tra i concessionari che avevano partecipato alla nuova gara e quelli che, invece, non avevano presentato domanda.

Per questi ultimi erano stati previsti obblighi più gravosi, tra cui la dismissione anticipata dell’attività, il divieto di acquisire nuovi clienti e l’obbligo di recesso dai rapporti con gli utenti.

Secondo le società ricorrenti, questa disciplina avrebbe creato una disparità di trattamento ingiustificata tra operatori che si trovavano tutti in proroga tecnica. Le società sostenevano inoltre di non aver rinunciato liberamente alla gara, ma di esserne state di fatto impedite da clausole ritenute escludenti e già contestate davanti alla giustizia amministrativa.

La posizione delle società

Nel ricorso veniva sostenuta la violazione dei principi di uguaglianza, libertà di impresa, concorrenza e diritto di difesa. Secondo questa impostazione, ADM avrebbe dovuto distinguere tra chi non aveva partecipato alla gara per scelta e chi, invece, riteneva di non aver potuto partecipare a causa delle regole della procedura.

Le ricorrenti hanno quindi contestato l’effetto espulsivo anticipato delle misure, ritenute sproporzionate e prive di adeguata giustificazione.

Perché il TAR ha respinto il ricorso

Il TAR Lazio non ha condiviso questa ricostruzione. Secondo i giudici, la distinzione operata da ADM si fonda su un criterio oggettivo: da un lato ci sono i concessionari che hanno partecipato alla gara e che potrebbero proseguire l’attività, dall’altro quelli che non hanno presentato domanda e che sono quindi destinati alla cessazione del rapporto concessorio.

Per il Tribunale, sarebbe irragionevole imporre sin da subito gli adempimenti di chiusura anche agli operatori che, avendo partecipato alla procedura, potrebbero continuare a operare all’esito della selezione.

Diversa è invece la posizione dei concessionari non partecipanti, per i quali la cessazione del servizio è certa. Proprio questa certezza giustifica, secondo il TAR, l’introduzione di regole transitorie specifiche per accompagnare in modo ordinato l’uscita dal mercato.

Tutela degli utenti e regolarità del mercatoScommesse sportive

La sentenza evidenzia che le misure adottate da ADM non sono dirette solo alla tutela del gettito erariale, ma anche alla protezione degli utenti e alla regolarità del mercato del gioco pubblico.

Il TAR ha escluso che l’Agenzia fosse tenuta a costruire una disciplina diversa in base alle ragioni soggettive della mancata partecipazione alla gara. Una simile impostazione, secondo i giudici, sarebbe incompatibile con le esigenze di certezza, trasparenza e parità di trattamento che devono guidare l’azione amministrativa in un settore caratterizzato da rilevanti interessi pubblici.

Ricorso respinto e spese compensate

Il TAR Lazio ha quindi confermato la legittimità degli atti ADM, ritenendo ragionevole e proporzionato il diverso regime applicato ai concessionari che non hanno partecipato alla nuova gara. mg/AGIMEG