Scommesse a Poggioreale, TAR Campania conferma il no della Questura alla licenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso contro il diniego della Questura di Napoli al rilascio della licenza per l’attività di raccolta scommesse in alcuni locali della zona di Poggioreale.

La richiesta riguardava la licenza prevista dall’articolo 88 del TULPS, necessaria per esercitare l’attività di raccolta delle scommesse. La Questura aveva però negato l’autorizzazione, ritenendo mancanti le necessarie garanzie di affidabilità e sicurezza.

Secondo l’amministrazione, il rischio non riguardava solo la richiedente in sé, ma il contesto familiare e operativo nel quale l’attività si sarebbe inserita.

I precedenti dei familiari e i locali già coinvolti

Alla base del diniego, la Questura aveva valorizzato diversi elementi. In particolare, i genitori della richiedente risultavano gravati da precedenti o segnalazioni legate al settore del gioco e delle scommesse abusive.

Il provvedimento richiamava anche il fatto che l’attività richiesta avrebbe dovuto svolgersi negli stessi locali nei quali, in passato, sarebbe stata praticata attività illecita di raccolta scommesse riconducibile ai familiari.

La Questura aveva inoltre evidenziato la presenza del padre nei locali e il rischio che l’attività potesse avere una gestione familiare o comunque essere condizionata da soggetti non affidabili per il settore delle scommesse.

Non basta dire che la licenza è personale

La ricorrente sosteneva che la Questura avesse fondato il diniego su una presunzione ingiusta, attribuendole fatti e precedenti riferibili ai genitori. Secondo questa tesi, la licenza è personale e quindi l’amministrazione avrebbe dovuto valutare solo la posizione della richiedente.

Il TAR, però, ha respinto questa impostazione. I giudici hanno chiarito che, nelle autorizzazioni di pubblica sicurezza, l’amministrazione può tenere conto anche del contesto familiare e ambientale, quando ci sono elementi concreti che fanno ritenere possibile un condizionamento dell’attività.

Per il Tribunale, il diniego non si fonda sulla sola parentela, ma su una serie di circostanze valutate nel loro insieme: i precedenti dei familiari, la loro presenza nei locali, la precedente utilizzazione degli stessi spazi per attività illecite di scommesse e la mancata dimostrazione di una reale separazione dalla gestione familiare.

Valutazione preventiva della Questura

La sentenza sottolinea che, in materia di licenze di pubblica sicurezza, la valutazione della Questura ha natura preventiva. Non serve quindi dimostrare che vi sia già un condizionamento criminale in atto o che la richiedente abbia commesso reati.

È sufficiente che il quadro complessivo faccia emergere un rischio ragionevole per l’ordine e la sicurezza pubblica. In questo settore, infatti, l’amministrazione deve verificare se il soggetto richiedente offra garanzie adeguate per gestire un’attività delicata come quella della raccolta scommesse.

Nessuna violazione del contraddittorio

Il TAR ha respinto anche la censura relativa al preavviso di rigetto. La ricorrente sosteneva che il provvedimento finale contenesse elementi non anticipati nella comunicazione preventiva.

Secondo i giudici, invece, il nucleo delle ragioni poste a base del diniego era già stato comunicato. Il provvedimento finale si è limitato a sviluppare in modo più ampio e dettagliato gli stessi elementi emersi nell’istruttoria, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla parte.

Tribunale

Ricorso respinto

Il TAR Campania ha quindi confermato il diniego della licenza per l’attività di raccolta scommesse.

La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione, liquidate in 2.000 euro oltre accessori. mg/AGIMEG