Scommesse: in Sicilia annullata imposta su totem per oltre mezzo milione di euro

È del 18 maggio 2026 la clamorosa sentenza con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha annullato un pesantissimo avviso di oltre mezzo milione di euro.

I passaggi fondamentali della sentenza

L’esercente si è avvalso delle prestazioni dello studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, il cui imprinting è insito in tutti i passaggi della sentenza che, basandosi – si legge su una nota dello studio legale – su pronunce ottenute dallo studio viterbese, così recita:

“1) L’appello è infondato e va rigettato alla luce dei principi recentemente consolidati dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11245/2026, emessa proprio in relazione a fattispecie analoga riguardante il medesimo contribuente”.

“2) L’impatto della sentenza n.104/2025 della Corte Costituzionale. Il presupposto logico-giuridico dell’accertamento tributario impugnato risiedeva nella violazione amministrativa dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/2025, ha dichiarato l’illegittimità di tale norma per irragionevolezza e sproporzione, rilevando come essa sanzionasse indiscriminatamente la mera disponibilità di apparecchiature che consentono l’accesso alla rete, senza verifica di un concreto utilizzo per fini di gioco”.

3) “Carenza del presupposto probatorio e impositivo. Come statuito dalla Cassazione nell’ordinanza richiamata, la caducazione della norma presupposta travolge l’intero impianto presuntivo dell’Amministrazione. Nel caso di specie, ADM non ha fornito prova di:

  • Attività di gioco concretamente svolte o intermediazioni documentate.
  • Erogazione di vincite in denaro o flussi economici riferibili all’esercente.
  • Rapporti di collaborazione con operatori del settore non autorizzati.

La mera “potenzialità tecnica” dei totem non può essere elevata a indice di capacità contributiva, né può legittimare una ricostruzione induttiva dei ricavi ai fini IRPEF, IVA o IRAP”.

avvocato Marco Ripamonti

4) “Onere della prova (Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992) Ai sensi della vigente normativa sul processo tributario, l’Amministrazione ha l’onere di provare in modo “circostanziato e puntuale” le ragioni oggettive della pretesa. Nel presente giudizio, tale prova è mancata, risultando gli elementi addotti dall’Ufficio (presenza dei totem e collegamenti a siti non inibiti) del tutto insufficienti a dimostrare l’effettivo esercizio di un’attività economica imponibile”.

Soddisfatto Marco Ripamonti, che ha dichiarato: “Sentenza giusta ed ineccepibile che dimostra una importante inversione di rotta da parte della magistratura riguardo a tali tematiche. Determinante, ovviamente, la pronuncia della Consulta da noi fortemente voluta ed ottenuta con molta fatica. È assurdo che per due totem un esercente possa andare in rovina”. sb/AGIMEG