Slot e VLT, Consiglio di Stato conferma il divieto di nuovi apparecchi da gioco in una tabaccheria di Fiorano Modenese

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal titolare di una tabaccheria contro il Comune di Fiorano Modenese, confermando la legittimità delle limitazioni all’installazione e al rinnovo degli apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6 del TULPS all’interno dell’esercizio.

La vicenda nasce dagli atti con cui il Comune aveva ritenuto la tabaccheria collocata a una distanza inferiore ai 500 metri da un luogo sensibile, individuato in un centro sportivo, in applicazione della legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013, della delibera regionale n. 831/2017 e della mappatura comunale dei luoghi sensibili.

La società aveva contestato il calcolo della distanza, sostenendo che l’esercizio si trovasse oltre il limite minimo previsto dalla normativa. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Emilia-Romagna, il titolare dell’esercizio aveva impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, contestando anche la competenza regionale in materia di distanziometro.

La decisione del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada hanno respinto entrambe le censure. Sul piano delle competenze, il Consiglio di Stato ha ribadito che la disciplina delle distanze minime dai luoghi sensibili non rientra nella materia dell’ordine pubblico e sicurezza, riservata allo Stato, ma nella tutela della salute, ambito di competenza concorrente tra Stato e Regioni. La finalità del distanziometro è infatti quella di contrastare il rischio di dipendenza da gioco e tutelare i soggetti più esposti.

Quanto al calcolo della distanza, il Consiglio di Stato ha valorizzato gli esiti della verificazione disposta in giudizio. Dall’istruttoria è emerso che la distanza tra la tabaccheria e il centro sportivo è comunque inferiore ai 500 metri: 451 metri considerando il primo fabbricato del centro sportivo e 496 metri considerando l’accesso con sbarra e cartello.

Il Collegio ha ritenuto non sussistenti elementi per discostarsi dalle conclusioni del verificatore, escludendo che la misurazione fosse affetta da irragionevolezza o errori tali da metterne in discussione l’attendibilità.

L’appello è stato quindi respinto. Le spese del grado di giudizio sono state compensate, anche alla luce della necessità di svolgere un approfondimento istruttorio. sm/AGIMEG