La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di un bar contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il pagamento del Prelievo erariale unico relativo all’anno 2017.
La vicenda nasce da un controllo della Guardia di Finanza all’interno dell’esercizio commerciale. Nel locale era stata trovata una slot machine con doppia scheda: una regolare, collegata alla rete telematica AAMS, e una irregolare, non collegata alla rete, attivabile attraverso un dispositivo presente nell’apparecchio. Su questa base, l’Amministrazione aveva calcolato un imponibile di 42.324 euro e un’imposta pari a 8.041,56 euro.
Il primo giudizio e l’appello
In primo grado, la Corte di giustizia tributaria di Potenza aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che a pagare dovesse essere soltanto il responsabile dell’illecito, cioè il legale rappresentante della società che aveva installato l’apparecchio e ne era proprietaria.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva però impugnato la decisione. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ribaltato l’esito, ritenendo regolare l’avviso di accertamento e affermando la responsabilità solidale della titolare del bar per le somme richieste.
La tesi della ricorrente
Davanti alla Cassazione, la contribuente ha sostenuto che la responsabilità solidale dell’esercente non potesse operare quando l’autore materiale dell’illecito fosse stato identificato. Secondo questa impostazione, una volta individuato chi aveva installato o manomesso la macchina, il titolare del locale non avrebbe dovuto rispondere per Preu, interessi e sanzioni.
La ricorrente ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di appello, sostenendo che non fossero state adeguatamente esaminate alcune questioni relative alla motivazione dell’avviso e alla prova dei fatti contestati.
La distinzione tra apparecchi con e senza nulla osta
La Cassazione ha respinto le censure e ha chiarito il punto centrale della decisione: la norma distingue tra apparecchi privi di nulla osta e apparecchi muniti di nulla osta ma usati in modo illecito.
Nel caso esaminato, secondo la Corte, l’accertamento riguardava la scheda irregolare, non collegata alla rete telematica. Per questo l’apparecchio, rispetto a quella modalità di funzionamento, doveva essere considerato privo di nulla osta.
In questa ipotesi, la legge prevede sempre la responsabilità solidale dell’esercente del locale in cui l’apparecchio è installato, insieme al soggetto che ha provveduto all’installazione. Non è quindi decisivo, per escludere la responsabilità della titolare del bar, che l’autore materiale dell’illecito sia stato individuato.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la debenza delle somme richieste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 4.300 euro in favore dell’Amministrazione. La Corte ha inoltre disposto un’ulteriore condanna di 4.300 euro in favore dell’Agenzia e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata. mg/AGIMEG









