Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla titolare di una sala giochi contro la sentenza del TAR Liguria che aveva confermato l’ordinanza del Comune di Ventimiglia per la cessazione dell’attività o, in alternativa, la rimozione immediata degli apparecchi da gioco.
Il provvedimento comunale ha avuto luogo nel 2024 dopo un sopralluogo nel locale, nel corso del quale era stata accertata la presenza di sei slot. Secondo il Comune, l’attività risultava priva della prescritta licenza ex art. 86 TULPS, oltre a trovarsi a meno di 300 metri dalla caserma della Guardia di Finanza e in un’area interdetta all’apertura di sale giochi dal regolamento comunale.
L’appellante aveva contestato, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e sostenuto che il titolo necessario fosse solo quello previsto dall’art. 86 TULPS.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la nota della Polizia locale non poteva essere considerata equivalente a una formale comunicazione di avvio del procedimento, ma ha escluso che tale vizio potesse portare all’annullamento dell’atto.
Per i giudici, infatti, il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso. Il regolamento del Comune di Ventimiglia prevede che, in caso di trasferimento della proprietà o della gestione di un’attività con apparecchi da gioco, il nuovo titolare debba presentare un’istanza di subingresso. Nel caso in esame, tale istanza non era mai arrivata.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità dell’ordine di cessazione o rimozione degli apparecchi, respingendo l’appello. La ricorrente dovrà pagare 3.000 euro di spese in favore del Comune di Ventimiglia, mentre le spese nei confronti delle altre amministrazioni sono state compensate. sm/AGIMEG









