Arriva alla Camera la proposta di legge d’iniziativa del deputato De Palma (FI) “Riapertura del termine per la trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie”.
Rivendite di monopolio: semplificazioni per sostenere il settore
“La categoria dei rivenditori di generi di monopolio – si legge nel testo – è composta da persone fisiche e da numerose micro imprese che gestiscono l’attività per lo più con l’ausilio dei componenti di una medesima famiglia.
Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali, e queste ultime, disciplinate dall’articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dall’articolo 53 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, sono esercizi autorizzati situati all’interno di strutture specifiche quali stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, caserme e case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante la rivendita ordinaria.
A differenza di quelle ordinarie, le rivendite speciali non hanno accesso diretto dalla pubblica via e l’assegnazione avviene tramite procedure specifiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per soddisfare le esigenze degli utenti in transito. L’articolo 65, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto la possibilità di trasformazione delle rivendite speciali istituite in luoghi diversi da quelli previsti dall’articolo 53 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958, in rivendite ordinarie.
Tale disposizione, che inizialmente aveva un’efficacia limitata nel tempo, è stata successivamente modificata dall’articolo 23, comma 21-sexies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di trasformazione da parte delle rivendite speciali annuali di generi di monopolio. Per numerose licenze speciali si pone oggi la medesima necessità che già all’epoca, per ben due volte, ha indotto il legislatore a consentirne la trasformazione in licenze ordinarie.
Non si può infatti ignorare che numerose licenze speciali sono state istituite in luoghi, quali i bar a servizio delle concessioni demaniali marittime locali, che, a causa dell’incertezza normativa derivante dall’applicazione ai medesimi luoghi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, cosiddetta « direttiva servizi » o « direttiva Bolkestein », rischiano di perdere non solo la concessione demaniale marittima locale, ma anche la rivendita speciale.
Al fine di consentire a numerose persone fisiche e micro imprese per lo più a carattere familiare di poter continuare la propria attività economica, appare quindi opportuno prevedere la possibilità di chiedere la trasformazione di tali licenze speciali in licenze ordinarie, consentendo l’esercizio di tali attività indipendentemente dall’esito dei contratti di concessione demaniale marittima. Si tratta, ovviamente, di una scelta che spetta ai singoli concessionari.
Si ricorda che il numero di tabaccherie in Italia sta subendo una significativa diminuzione, con una crisi strutturale che ha portato alla chiusura di quasi 4.000 rivendite nel quinquennio 2019-2024. La tendenza alla chiusura ha subìto un’accelerazione, con valori doppi rispetto al decennio precedente (2010-2019).
Oltre 10.000 tabaccherie sono considerate a rischio di chiusura a causa delle difficoltà economiche del settore. Si ritiene pertanto opportuno introdurre la suddetta semplificazione a sostegno del settore, consentendo a soggetti che operano stabilmente da anni di poter acquisire la licenza di vendita ordinaria attraverso la riapertura dei termini per l’accesso al procedimento introdotto a suo tempo dalla citata legge n. 342 del 2000”.
Il testo integrale
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
- Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 dell’articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per le rivendite speciali già istituite, con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2025, intestate a persone fisiche o a società.
- Per le rivendite speciali intestate a società, l’istanza di cui al comma 1 è presentata dall’amministratore o dall’organo di amministrazione, previa deliberazione approvata dalla maggioranza dei soci o degli aventi diritto al voto, secondo le disposizioni previste dall’atto costitutivo o dallo statuto e, in mancanza, dalla normativa vigente applicabile alla relativa forma societaria
cdn/AGIMEG










