Scommesse, la Corte di Cassazione “accosta” Stanleybet ai concessionari: “Gli operatori che presentano la documentazione contabile devono essere tassati secondo il regime ordinario del margine applicato ai concessionari”

Con l’ordinanza depositata il 13 aprile 2026, la Corte di Cassazione fissa un principio di diritto destinato a incidere in modo determinante sul contenzioso in materia di imposta unica sulle scommesse, così come ripetutamente richiesto dallo Studio Legale Agnello.

Il metodo ordinario dell’art. 1, comma 945, della legge 208/2015 – che calcola l’imposta sul margine effettivo (giocate meno vincite) – si applica anche agli operatori non collegati al totalizzatore nazionale che forniscono prova contabile dell’attività svolta con riferimento alle giocate effettuate, alle vincite pagate e ai costi sostenuti.

La Corte, a fronte del generale regime di imposizione diretta, consolida un principio storico laddove afferma che la presunzione fondata sul metodo induttivo può essere superata dal contribuente che fornisca la documentazione contabile idonea a comprovare il flusso di giocate, le vincite e i costi.

Per il comparto degli operatori esteri, la svolta è epocale e conferma l’orientamento di merito delineato nell’ambito di giudizi patrocinati dallo Studio Legale Agnello, che già aveva ottenuto numerosa giurisprudenza positiva da diverse corti di giustizia.

La Corte con il principio di diritto appena statuito consente di riportare la base imponibile sui ricavi dell’attività economica, in aderenza al principio di capacità contributiva e di imparzialità dell’azione amministrativa.

Report delle giocate, prospetti riepilogativi, fatture emesse nonché ogni altro elemento utile a comprovare l’attività effettivamente svolta dal centro, secondo il dictum della Corte di Cassazione, consentiranno di superare la presunzione applicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Grande soddisfazione dello Studio Legale Agnello: “Per gli operatori esteri rappresenta un avvicinamento ulteriore ai concessionari, un grande riconoscimento che conferma i risultati già ottenuti dinanzi alle numerose corti di merito e per prima la Corte di Lombardia. Dal 2016 quando l’operatore o il centro producono la documentazione contabile la tassazione può essere calcolata sui ricavi e sull’attività realmente svolta.

Avvocato Daniela Agnello

L’ordinanza rigetta il ricorso perché le parti non avevano prodotto la documentazione ma il principio di diritto è preciso e inconfondibile: ADM in presenza di documentazione dovrà adeguarsi al calcolo dell’imposta diretta sui ricavi dell’attività di Stanleybet, così come per i concessionari, in virtù dell’effettiva capacità contributiva e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa”.

Questo il passaggio della sentenza che riguarda l’applicazione dell’imposta unica: “(…) il contribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi ritenuti utili per dimostrare la tipologia e l’entità degli eventi oggetto di scommessa e solo se prova l’effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincite pagate e quindi dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione, previsto dall’art. 1, comma 945, della l.n. 208 del 2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfettaria della base imponibile di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), della l.n. 190 del 2014″. sb/AGIMEG