Frosinone, TAR Lazio conferma la sospensione di 20 giorni a un bar con sala giochi abusiva

Il TAR Lazio ha confermato la sospensione per 20 giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande disposta dal Questore di Frosinone nei confronti di un esercizio della provincia, respingendo il ricorso presentato dalla titolare del locale, che presentava una sala giochi abusiva con slot.

La decisione riguarda il decreto del 9 gennaio 2023, adottato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, norma che consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio considerato abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure ritenuto fonte di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Secondo il Tribunale, l’istruttoria svolta dall’amministrazione è risultata adeguata e ha evidenziato diversi elementi a sostegno della sospensione. In particolare, tra il 2018 e il 2022 sarebbe stata accertata la frequentazione abituale del locale da parte di soggetti con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, l’ordine pubblico, in materia di stupefacenti, armi e immigrazione.

A questo si aggiunge un episodio ritenuto particolarmente grave: un’aggressione avvenuta nelle adiacenze del bar ai danni di un automobilista, compiuta da un cittadino albanese che, secondo quanto ricostruito, aveva consumato superalcolici nel locale e si trovava in evidente stato di alterazione. Il TAR ha sottolineato che, anche se il fatto si è verificato all’esterno, rileva comunque il comportamento dei gestori che non si sarebbero astenuti dal somministrare alcol a una persona già ubriaca.

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

Sala giochi abusiva e slot senza informative

Il collegio ha inoltre richiamato irregolarità emerse nella gestione del locale, tra cui l’apertura abusiva di una sala giochi adiacente al bar in violazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili e l’installazione di sei apparecchi da gioco senza l’esposizione del materiale informativo obbligatorio sui rischi del gioco patologico e sui servizi di assistenza disponibili sul territorio.

Respinte anche le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Secondo il TAR, nei casi di sospensione ex articolo 100 TULPS l’urgenza è insita nella natura stessa del potere esercitato e giustifica l’omissione del preavviso.

Con il rigetto del ricorso è stata respinta anche la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate. sm/AGIMEG