Scommesse: Cassazione conferma rimborso a Easyworld per regolarizzazione CTD

La Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente la lunga controversia tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Easyworld, società estera attiva nel settore delle scommesse, confermando il diritto al rimborso di somme versate durante la procedura di regolarizzazione.

Con un’ordinanza pubblicata il 29 marzo 2026, i giudici hanno respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che le questioni sollevate fossero già state decise in precedenza e non potessero essere rimesse in discussione.

La vicenda

Il caso riguarda una società con sede a Malta che gestiva una rete di centri di trasmissione dati in Italia. Nell’ambito della procedura di regolarizzazione prevista dalla legge, la società aveva versato inizialmente 1.890.000 euro, ossia 10.000 euro di acconto per ciascuno dei 189 punti di raccolta.

Successivamente, all’esito dei calcoli effettuati dall’Agenzia, era stato richiesto un importo complessivo pari a 2.661.994,61 euro. La società, pur contestando tali conteggi, aveva comunque versato ulteriori somme fino a raggiungere un totale di 2.222.452,37 euro.

Secondo la società, però, l’importo effettivamente dovuto era pari a 1.390.000 euro, quindi notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione. La differenza derivava da diversi elementi: in alcuni casi non era stato detratto l’acconto di 10.000 euro già versato per ciascun centro, mentre in altri l’Agenzia aveva retrodatato l’inizio dell’attività dei punti di raccolta, ampliando il periodo imponibile e facendo così aumentare l’imposta.

A ciò si aggiungeva un ulteriore profilo rilevante: la società aveva rinunciato alla regolarizzazione di otto punti di raccolta, per i quali aveva comunque versato 80.000 euro, senza ottenere il riconoscimento del relativo credito.

Nel complesso, quindi, la società riteneva di aver versato somme ben superiori al dovuto e ha chiesto il rimborso della differenza tra quanto effettivamente pagato (2.222.452,37 euro) e quanto ritenuto corretto (1.390.000 euro), oltre alla restituzione degli importi versati per i punti abbandonati.

Il precedente della Cassazione

La controversia era già arrivata una prima volta in Cassazione, che aveva dato ragione alla società su punti fondamentali. In quella sede era stato chiarito che la società poteva chiedere direttamente il rimborso, che le somme versate avevano natura di acconto d’imposta e che il diritto alla restituzione valeva anche per alcuni centri poi abbandonati. Nonostante ciò, l’Agenzia ha riproposto le stesse questioni nel giudizio successivo.Tar tribunale giudice cassazione

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che non è possibile rimettere in discussione questioni già decise in precedenza nello stesso processo.

I giudici hanno ribadito che la società è legittimata a chiedere il rimborso, che i 10.000 euro versati per ciascun centro devono essere considerati acconti d’imposta e che, se non dovuti, devono essere restituiti. È stato inoltre confermato il diritto al rimborso anche per le somme relative ai centri per i quali la società aveva rinunciato alla regolarizzazione. mg/AGIMEG