Scommesse: la CGT di Bari conferma l’imposta sul margine per Stanleybet ed esclude i CTD dalla tassazione. Avv. Agnello: “Profondo cambiamento nella giurisprudenza tributaria a favore dei CTD”

Assistiamo ad un profondo cambiamento nella giurisprudenza tributaria che finalmente, dopo tante battaglie giudiziarie, riconosce ciò che sosteniamo ormai da tempo: Stanleybet è un operatore lecito che deve essere tassato allo stesso modo dei concessionari, sul margine, per un’imposta diretta con esonero dei CTD ”, ha dichiarato l’Avv. Agnello a seguito della sentenza depositata il 2 aprile 2026 dalla Sezione 9 della CGT di Bari.

La Corte tributaria conferma la legittimità di Stanleybet

Il caso portato all’attenzione dei giudici pugliesi riguardava la richiesta di pagamento dell’imposta unica per il gioco e la scommessa relativa all’annualità 2021 che ADM aveva calcolato nel triplo della media provinciale, in applicazione dell’art. 1 comma 644 L. 190/2014.

La Corte tributaria afferma in premessa che è “pacifico e documentato che Stanleybet Malta Limited sia un operatore comunitario la cui attività di raccolta scommesse è stata riconosciuta come lecita e regolare dalla consolidata giurisprudenza della CGUE (sentenze Placanica, Costa-Cifone, Laezza) e della Corte Costituzionale (sent. n. 27/2018). Ne consegue che l’attività di SBM non può essere assimilata a quella degli operatori che esercitano scommesse illecite ai sensi della L. num. 220/2010”.

Imposta Unica e Legge di Stabilità 2016

I giudici proseguono analizzando l’ambito di operatività della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) laddove l’art. 1 comma 945 ha trasformato la natura dell’imposta unica, da imposta indiretta sul consumo a imposta diretta che colpisce i ricavi.

Questa modifica legislativa si pone “in conformità al principio di effettività della capacità contributiva” e il testo della norma “non opera alcuna distinzione testuale tra operatori concessionari e operatori che, pur discriminati nell’accesso al sistema concessorio, operano lecitamente nel territorio dello Stato”.

Criterio forfettario del “triplo” e attività lecita

L’Ufficio aveva infatti applicato il c.d. criterio forfettario del “triplo”, che non si concilia con la natura lecita dell’attività esercitata da Stanleybet e dai suoi CTD, poiché “il criterio del margine vale per tutti i soggetti … indipendentemente dalla regolarizzazione amministrativa della loro attività”.

Secondo la Corte barese non è condivisibile la tesi dell’Ufficio secondo cui il margine è applicabile ai soli soggetti collegati al totalizzatore nazionale, infatti “qualora il contribuente fornisca la documentazione contabile analitica che consenta di ricostruire giocate e vincite, l’amministrazione è tenuta ad applicare i criteri di legge (margine); in assenza di tali dati, è possibile procedere in via induttiva, ma pur sempre parametrando l’accertamento al margine e non al mero volume della raccolta”.Avvocato Daniela Agnello

Avvocato Agnello: Tassazione forfettaria sul triplo è irragionevole

A seguito del deposito della sentenza, l’avv. Agnello dichiara “Le corti di merito stanno progressivamente riconoscendo che la tassazione forfettaria sul triplo è una misura sproporzionata e irragionevole che viola il principio costituzionale della capacità contributiva. A partire dall’1 gennaio 2016 tutti gli operatori devono essere tassati secondo un’imposta diretta sulla ricchezza con esonero dei titolari dei centri che svolgono un’attività accessoria e di servizio transfrontaliero”. cdn/AGIMEG