Scommesse, nessuna licenza se i locali sono troppo vicini a luoghi sensibili: il TAR Toscana conferma divieto apertura a sala di Prato

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso di una società che chiedeva il rilascio della licenza per aprire un punto di raccolta scommesse a Prato, confermando la decisione della Questura che aveva negato l’autorizzazione. Al centro della vicenda c’è il mancato rispetto delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come previsto dalla normativa regionale.

La società aveva presentato nel dicembre 2021 una nuova richiesta di licenza per svolgere attività di raccolta scommesse in locali situati in via Napoli a Prato, dove in passato era già stata esercitata un’attività analoga. Tuttavia, quell’attività risultava interrotta da tempo: già dal 2018 non vi era più un soggetto titolare della licenza e, dal 2019, i locali erano stati trovati chiusi e in stato di abbandono, con conseguente cessazione anche delle attività accessorie.

La Questura, acquisito il parere del Comune, aveva rilevato che i locali non rispettavano le distanze minime di legge dai luoghi sensibili, risultando troppo vicini sia a una parrocchia sia a un circolo sportivo. Sulla base di questo elemento aveva quindi rigettato la domanda di licenza.

La società ha impugnato il provvedimento sostenendo, da un lato, di non aver potuto partecipare pienamente al procedimento amministrativo e, dall’altro, che l’attività non dovesse essere considerata una nuova apertura. Secondo la ricorrente, infatti, si sarebbe trattato di una prosecuzione di un’attività già esistente, per la quale non avrebbero dovuto applicarsi i limiti sulle distanze.

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

La decisione del TAR

Il TAR ha respinto entrambe le contestazioni. In primo luogo, ha chiarito che il procedimento si è svolto correttamente: il preavviso di rigetto indicava in modo chiaro le ragioni ostative, cioè il mancato rispetto delle distanze, e la società avrebbe potuto eventualmente richiedere gli atti o presentare osservazioni, cosa che non ha fatto.

Nel merito, i giudici hanno ritenuto decisivo il fatto che l’attività fosse cessata da anni. Non si trattava quindi di un semplice subentro, ma di una vera e propria nuova apertura. Proprio per questo motivo risultavano pienamente applicabili le norme regionali che vietano l’apertura di centri scommesse a meno di 500 metri da luoghi sensibili.

Il TAR Toscana ha sottolineato che la lunga inattività dei locali, la perdita del precedente titolo autorizzatorio e l’assenza di continuità gestionale escludono qualsiasi collegamento con l’attività originaria. Di conseguenza, la nuova richiesta doveva essere valutata come un nuovo insediamento, soggetto a tutte le regole vigenti.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha confermato il diniego della licenza e respinto il ricorso, condannando la società anche al pagamento delle spese di giudizio. mg/AGIMEG