Il TAR Lazio ha respinto una serie di ricorsi presentati da numerose società operanti nel settore delle slot e vlt, confermando la legittimità del prelievo da 500 milioni di euro introdotto nel 2015.
I ricorsi sono stati presentati da un ampio gruppo di società del settore, tra cui Soc All Games S.r.l., Soc Cng S.r.l., Soc Automatic Service S.r.l., Soc Ditta Dosim S.r.l., Bit Games di D’Amario Paola, Soc Armatic Sas di Remigio A&C, Soc Dgmatic Snc di Sileri Antonio, Soc Joker Games S.r.l., Soc Olimpia Giochi Snc di Pratesi R & Roncucci B, Soc Joker Company S.r.l., Soc Winnerplay S.r.l. Unipersonale, Soc M&G Games Sas di Modesti Giorgio, Soc Free Play S.r.l., Soc Funworld S.r.l., Soc Laurenz S.r.l. Unipersonale, Soc Nuova Ok Games S.r.l., Soc Prisme S.r.l., Soc Game Service S.r.l. e Soc Gea Videogiochi Sas.
Il contributo del 2015 e le richieste di pagamento
Con la legge di stabilità 2015, il legislatore ha imposto al settore un contributo complessivo di 500 milioni di euro, da versare allo Stato. Il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015 aveva stabilito le modalità di ripartizione, attribuendo formalmente l’obbligo di versamento ai concessionari.
Questi ultimi hanno poi richiesto agli altri operatori della filiera, tra cui i gestori degli apparecchi, di contribuire alla copertura dell’importo, intervenendo anche sui contratti in essere e modificandone le condizioni economiche.
Le società ricorrenti hanno impugnato il decreto dell’Agenzia e le successive richieste di pagamento, sostenendo che il contributo non potesse essere trasferito su di loro e che le modifiche contrattuali imposte dai concessionari fossero illegittime.
La decisione del TAR
Il TAR Lazio ha respinto i ricorsi, ricostruendo il quadro normativo e chiarendo che il legislatore aveva previsto una riduzione complessiva delle risorse destinate all’intero comparto del gioco.
Secondo i giudici, i concessionari, pur essendo i soggetti formalmente obbligati al versamento, potevano ridistribuire il costo sugli altri operatori attraverso la rinegoziazione dei rapporti economici. Inoltre, una norma successiva ha chiarito che il contributo doveva essere ripartito tra tutti i soggetti della filiera in proporzione alla loro partecipazione ai ricavi.
Il TAR Lazio ha quindi confermato la legittimità del sistema adottato, stabilendo che il contributo del 2015 grava su tutti gli operatori del settore. mg/AGIMEG










