Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da una società contro il decreto del Questore di Benevento del 30 settembre 2025 che aveva revocato le licenze rilasciate il 14 settembre 2023 per l’installazione di VLT e per la raccolta di scommesse in un locale della città.
Il provvedimento di revoca era maturato nel contesto di accertamenti avviati a giugno 2025: al titolare era stato notificato l’avvio di un procedimento per un’“interdittiva antimafia” e, nel corso delle verifiche, la Questura aveva avviato un distinto iter amministrativo finalizzato alla revoca delle autorizzazioni di polizia.
I motivi della revoca
Nel decreto impugnato, la Questura aveva richiamato una serie di elementi ritenuti indicativi di rischio: rapporti societari e incarichi in più società con soggetti gravati da precedenti di polizia, legami d’affari con una socia il cui coniuge risulta coinvolto in un procedimento per associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi, oltre a collegamenti con ulteriori realtà destinataria di sequestri preventivi. Da tali circostanze il Questore aveva tratto un “quadro sintomatico presuntivo, univoco e concordante”, ravvisando un “fondato pericolo” di possibili abusi o impieghi illeciti delle licenze.
La società ricorrente aveva contestato difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che i fatti fossero antecedenti al rilascio delle licenze, già conoscibili dall’amministrazione, e riferiti a terzi; inoltre aveva invocato l’incensuratezza del titolare e la sproporzione della misura, che avrebbe determinato la cessazione dell’attività.
La decisione del TAR
Il TAR ha ritenuto infondate le censure. Richiamando il quadro normativo del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), i giudici hanno evidenziato che nel settore del gioco – considerato esposto a “contaminazioni criminali” – la revoca può intervenire quando emergano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione, sulla base di un giudizio di “affidabilità” sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà.
Secondo la sentenza, è irrilevante la sorte del procedimento di interdittiva antimafia (riferito a ipotesi di continuità con società già interdette), mentre la revoca si fonda soprattutto su rapporti d’affari non occasionali con soggetti “controindicati”, ritenuti idonei a far temere l’abuso del titolo. Per il TAR, anche se i fatti erano anteriori al rilascio, la revoca resta legittima quando tali circostanze “vengano a risultare” successivamente, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Respinto quindi il ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori. sm/AGIMEG










