Scommesse ippiche: confermato il diritto delle Regioni alla quota dei proventi

La Corte di Cassazione ha confermato che la Regione Toscana ha diritto a ricevere la quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche spettante per legge, respingendo il ricorso del Ministero delle Politiche Agricole. La decisione ribadisce che il trasferimento delle somme non può essere subordinato all’effettivo incasso delle rimesse da parte dei concessionari.

La vicenda

La controversia nasce dalla richiesta della Regione Toscana di ottenere oltre 2,3 milioni di euro quale quota dei proventi delle scommesse ippiche relativa all’anno 2001.

Dopo un lungo contenzioso, il Tribunale aveva accolto la domanda della Regione e la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e il diritto dell’ente territoriale al pagamento.

Le tesi del Ministero

Nel ricorso per Cassazione il Ministero ha sostenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa e che il pagamento fosse subordinato alla concreta percezione dei proventi delle scommesse ippiche da parte dell’amministrazione. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza d’appello e la valutazione delle prove sulla disponibilità delle risorse finanziarie.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto tutte le censure. In primo luogo ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che la controversia riguarda l’inadempimento di un’obbligazione patrimoniale e non l’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione.cassazione

Nel merito, i giudici hanno affermato che la normativa prevede l’obbligo di destinare annualmente alle Regioni una quota dei proventi delle scommesse ippiche e che, una volta determinato l’importo spettante, l’ente pagatore non dispone di discrezionalità nell’esecuzione del pagamento. È stata inoltre ritenuta infondata la tesi secondo cui il trasferimento delle somme sarebbe subordinato all’effettivo incasso dei proventi dai concessionari, anche perché nel corso del tempo erano state adottate misure finanziarie per garantire la copertura delle somme dovute.

Le conseguenze

Con il rigetto del ricorso, la Cassazione ha confermato il diritto della Regione alla corresponsione delle somme e ha ribadito un principio rilevante per il settore delle scommesse ippiche: la quota spettante agli enti territoriali costituisce un vero e proprio diritto patrimoniale, non condizionato alla riscossione effettiva dei proventi. mg/AGIMEG