Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e confermato l’annullamento della sanzione inflitta alla società responsabile della piattaforma Twitch per presunta pubblicità del gioco online.
La sanzione e il ricorso
La vicenda nasce da una delibera del dicembre 2023 con cui l’AGCOM aveva sanzionato la piattaforma per la presenza di contenuti ritenuti idonei a promuovere giochi e scommesse con vincite in denaro, in violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo previsto dalla normativa vigente.
Il TAR Lazio aveva annullato la sanzione rilevando un vizio procedurale: il procedimento era stato avviato nei confronti di altre società del gruppo, mentre la sanzione finale era stata inflitta a una diversa società, non coinvolta formalmente nel procedimento e quindi impossibilitata a difendersi.
L’appello di AGCOM
L’Autorità ha impugnato la decisione sostenendo che il contraddittorio fosse comunque garantito, poiché i legali delle società del gruppo avevano partecipato al procedimento e svolto difese anche nell’interesse della società poi sanzionata.
Secondo AGCOM, la partecipazione della capogruppo e delle altre società avrebbe assicurato il diritto di difesa, anche in ragione dei rapporti interni al gruppo societario.
Il principio dell’autonomia delle società del gruppo
Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi, ricordando che le società appartenenti a un gruppo mantengono piena autonomia giuridica. La partecipazione al procedimento di altre società del gruppo non può sostituire il coinvolgimento formale del soggetto destinatario della sanzione.
I giudici hanno sottolineato che, una volta individuata la società effettivamente responsabile della gestione del servizio, l’Autorità avrebbe dovuto estendere il contraddittorio a tale soggetto prima di adottare il provvedimento sanzionatorio.
Nessuna violazione della buona fede.
È stata respinta anche la tesi secondo cui la società avrebbe agito in modo scorretto difendendosi nel merito e sollevando solo successivamente il vizio procedurale. Il Consiglio di Stato ha osservato che la società non aveva partecipato formalmente al procedimento e non può essere ritenuta responsabile di comportamenti altrui.
La decisione
Con la sentenza, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello dell’AGCOM, confermando l’annullamento della sanzione. L’Autorità è stata condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori. mg/AGIMEG










