Il Tar Lazio ha dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto il ricorso presentato da alcune società della filiera delle slot e vlt contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo al decreto direttoriale del 15 gennaio 2015 che ripartiva tra i concessionari il contributo annuo da 500 milioni di euro previsto dalla legge 190/2014.
Le ricorrenti contestavano sia il decreto ADM – che, dopo la ricognizione degli apparecchi AWP e VLT riferibili ai concessionari, ripartiva l’onere in proporzione al numero di apparecchi censiti e ne disciplinava il versamento in due tranche (40% e 60% entro aprile e ottobre) – sia le successive note con cui alcuni concessionari avevano addebitato ai gestori la quota di prelievo e modificato unilateralmente i rapporti contrattuali.
Le decisioni del TAR sul ricorso
Il Tribunale ha però ritenuto che la domanda contro le note dei concessionari riguardi rapporti di natura privatistica tra concessionari e operatori di filiera. Su questo punto ha quindi dichiarato il difettodigiurisdizione del giudice amministrativo, indicando la competenza del giudice ordinario.
Nel merito, il TAR ha respinto le censure contro il decreto ADM, ritenendo che l’Agenzia si sia mossa nei limiti fissati dalla norma primaria, che imponeva la ricognizione e la ripartizione del contributo tra i concessionari in base al numero di apparecchi, senza attribuire pesi differenti tra AWP e VLT.
Il collegio ha inoltre giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate (tra cui i profili su riserva di legge, uguaglianza e capacità contributiva), richiamando anche l’evoluzione normativa successiva. La legge 208/2015 ha abrogato il meccanismo dal 2016, trasformando il prelievo in una misura una tantum per il solo 2015 e precisando che, all’interno della filiera, l’incidenza va ripartita in modo proporzionale ai compensi contrattuali per quell’anno. sm/AGIMEG










