Slot, il TAR Lazio respinge una serie di ricorsi sul contributo da 500 milioni: legittima la ripartizione per numero di apparecchi

Serie di pronunce tutte nello stesso senso da parte del TAR Lazio, che ha respinto diversi ricorsi presentati da società attive nella gestione di apparecchi da gioco contro il contributo straordinario da 500 milioni di euro imposto al settore per l’anno 2015. Le sentenze riguardano operatori diversi ma ruotano attorno allo stesso nodo: la legittimità del decreto con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ripartito l’onere tra i concessionari in base al numero di apparecchi collegati alla rete.

Il contributo straordinario e il decreto ADM

Al centro di tutte le cause c’è la norma che, per esigenze di finanza pubblica, aveva imposto al comparto slot e vlt un contributo complessivo di 500 milioni di euro a partire dal 2015. La legge prevedeva che a versare materialmente le somme allo Stato fossero i concessionari, ciascuno in proporzione al numero di apparecchi a lui riferibili alla fine del 2014.

Con un decreto del 15 gennaio 2015, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi censito sia le AWP sia le VLT, e ha suddiviso i 500 milioni tra i concessionari sulla base del numero totale di macchine. Solo in un secondo momento il peso economico è stato riversato a valle sui gestori e sugli altri operatori della filiera, attraverso i rapporti contrattuali interni.

Chi ha fatto ricorso

Tribunale

A rivolgersi al TAR sono state diverse società che operano come gestori di apparecchi AWP. Tra queste Over The Game S.r.l., che aveva ricevuto richieste di pagamento dai concessionari Cogetech e Intralot; Sky Slot S.r.l., coinvolta in rapporti con Snai e B Plus Giocolegale; Alephmatic Videogames S.r.l., in relazione a richieste provenienti da Gamenet e B Plus Giocolegale; e vari gruppi di gestori, come quelli coinvolti nei giudizi contro Gamenet e contro Lottomatica Videolotrete. In tutti i casi, le società contestavano sia il decreto dell’Agenzia sia le richieste economiche arrivate dai concessionari.

Le critiche dei gestori: AWP e VLT non sono uguali

Le ricorrenti sostenevano che il meccanismo fosse ingiusto perché metteva sullo stesso piano AWP e VLT, nonostante – a loro dire – le VLT garantissero ricavi medi molto più elevati. Inoltre, veniva contestato che il contributo fosse calcolato semplicemente sul numero di macchine, senza tener conto della redditività effettiva o del fatto che alcune potessero essere inattive. In quasi tutti i ricorsi sono state sollevate anche questioni di costituzionalità, sostenendo che il prelievo violasse i principi di uguaglianza e capacità contributiva e finisse per comprimere in modo eccessivo la libertà di iniziativa economica.

Questione da giudice ordinario

Un punto comune a tutte le sentenze riguarda la giurisdizione. Il TAR ha dichiarato inammissibili le parti dei ricorsi rivolte contro le richieste economiche dei concessionari. Secondo i giudici, quando si discute di come il contributo venga ripartito tra concessionari e gestori, si è nell’ambito di rapporti contrattuali tra soggetti privati. Non si tratta, quindi, di esercizio di potere pubblico, ma di controversie che spettano al giudice ordinario.

Il decreto dell’Agenzia è legittimo

Diverso il discorso sul decreto dell’Agenzia, che è stato ritenuto legittimo in tutte le pronunce. Il TAR ha spiegato che la legge imponeva di ripartire il contributo in base al numero di apparecchi, senza distinguere tra AWP e VLT in base ai ricavi. L’Agenzia, quindi, non poteva introdurre criteri diversi legati alla redditività, ma doveva limitarsi a censire le macchine e a stabilire le modalità di versamento. Proprio questo – secondo i giudici – è ciò che ha fatto.

Nessun contrasto con la Costituzione

Tribunale

Anche le questioni di legittimità costituzionale sono state respinte. Il TAR ha ricordato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel fissare presupposti e misura dei tributi, soprattutto quando si tratta di un prelievo straordinario legato a un settore, come quello dei giochi, fortemente regolato dallo Stato. Non è stata ritenuta irragionevole la scelta di considerare allo stesso modo AWP e VLT nella fase di ripartizione generale, anche alla luce del numero molto più elevato di AWP. È stata inoltre esclusa una violazione della libertà di iniziativa economica o un effetto assimilabile a un’espropriazione, anche perché il contributo è stato poi limitato al solo anno 2015.

L’esito: ricorsi respinti

In tutte le cause esaminate, il TAR Lazio ha quindi dichiarato inammissibili le domande contro le richieste economiche dei concessionari e ha respinto nel merito i ricorsi contro il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le spese di giudizio sono state compensate, vista la complessità e la diffusione del contenzioso sul tema. mg/AGIMEG