Decreto Dignità, stop alle sanzioni: AGCOM archivia il caso Kick sulla pubblicità giochi e scommesse. “Nessuna responsabilità per la piattaforma senza rapporti commerciali”

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha archiviato il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Kick streaming pty ltd per la presunta violazione del divieto di pubblicità di gioco contenuto nel decreto dignità.

Fatto e contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità, la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione ed Editoria – 1^ Sezione ha segnalato la presenza di numerosi video con contenuto di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro ovvero di invito alla pratica del gioco d’azzardo sul social network denominato Kick attraverso il canale di […..].

In particolare, la Guardia di Finanza ha relazionato quanto segue. “Nel tentativo di vedere il video caricato […..] la piattaforma specifica, prima della visione, che il contenuto dello stesso è solo per maggiorenni, verrà quindi riprodotto successivamente al click del tasto interattivo “I am 18+. I video attengono principalmente al gioco online con vincite in denaro, in particolare quello delle slot machine. Includono sessioni di gioco in real time cui si cerca di ottenere le più alte vincite possibili andando, quasi continuamente, alla ricerca di bonus.

Questo tipo di contenuto risulterebbe il più ricercato dai gamer che cercano intrattenimento puro e aspirano a imparare strategie o scoprire nuove piattaforme di gioco. I video sono dinamici e ricchi di suspense, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico durante le sessioni di gioco, interagendo con esso in tempo reale attraverso la chat live. Viene data particolare enfasi alle vincite ottenute, che rappresentano il momento clou delle trasmissioni.

La lingua utilizzata è l’italiano, il che rende il canale un punto di riferimento per la comunità di giocatori italiana, interessata al gioco d’azzardo online. Esiste anche un comparatore dei siti di gioco e che viene messo a disposizione tramite un link nella chat della diretta. I soggetti fruitori utilizzano diverse “slot machine” e ricordano agli utenti di iscriversi ai propri canali sulle diverse piattaforme social; nei video sono presenti infatti frecce, colori e svariate animazioni.”

Successivamente, la Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali dell’Autorità, ha accertato e contestato, in data 09 maggio 2025, e notificato, in data 19 maggio 2025, a Kick Streaming Pty Ltd la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 per la diffusione di contenuti video che invitano alla pratica del gioco d’azzardo o comunque incentivano all’acquisto e al consumo di giochi o scommesse con vincite in denaro, così realizzando un’attività promozionale dei giochi medesimi.

In particolare, è stata accertata e contestata la diffusione di contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro in presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto dignità in n. 19 (diciannove) video resi disponibili attraverso il canale di […..] sulla piattaforma di condivisione denominata Kick. Kick Streaming Pty Ltd ha esercitato, in data 28 maggio 2025 e 03 giugno 2025, il diritto di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame.

Valutazioni dell’AGCOM

Ad esito dell’istruttoria svolta, si ritiene che Kick Streaming Pty Ltd non sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 per i motivi, di seguito, esposti. Ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 occorre operare una fondamentale verifica in ordine alla sussistenza o meno, nella fattispecie concreta, di una qualche forma di pubblicità rivolta al gioco con vincite in denaro.

In linea generale, si osserva che, di regola, tra l’utente comune, titolare di un account/canale, e la società che gestisce una piattaforma on line intercorre sempre un rapporto negoziale mediante la stipula di un “contratto per adesione”, in quanto è sufficiente l’accettazione da parte dello streamer delle clausole unilateralmente predisposte, affinché il rapporto sinallagmatico si perfezioni.

Ebbene, considerato che da tale negozio, però, non deriva un impegno da parte della società che gestisce una piattaforma on line a verificare preventivamente i contenuti caricati su quell’apposito canale, laddove tali contenuti risultassero illeciti, si dovrà ritenere che l’effettiva conoscenza della illiceità del contenuto caricato sulla piattaforma on line, di fatto, avvenga solo al momento della ricezione dell’atto di contestazione da parte del prestatore di servizi della società dell’informazione.

Alla luce di quanto emerso dall’attività istruttoria circa l’assenza di specifici rapporti commerciali conclusi tra la Società e lo streamer, si ritiene che non possa essere imputata alcuna responsabilità alla Società stessa, in quanto Kick Streaming Pty Ltd non risulta direttamente destinataria di un compenso valorizzabile in termini economici derivante dai contenuti presenti nel canale oggetto di contestazione, né indirettamente di vantaggi in termini economici derivanti da una maggiore visibilità del canale e/o da una maggiore fidelizzazione di un pubblico tematicamente interessato al gioco d’azzardo, tali da comportare sponsorizzazioni future o collaborazioni commerciali.

Parimenti, si rileva che la Società ha rimosso immediatamente tutti i contenuti identificati nell’atto di contestazione, disabilitando il canale attraverso i quali erano veicolati, non appena avuta notizia della violazione a seguito della ricezione dell’atto di contestazione.

L’Organo collegiale ha chiesto alla Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, al fine di adottare un provvedimento finale che risultasse sorretto da una istruttoria completa ed esaustiva. La predetta Direzione, successivamente, nel rendere noto a Kick Streaming Pty Ltd della succitata richiesta, ha comunicato alla Società la proroga di ulteriori sessanta giorni, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della delibera suindicata, del termine per l’adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio n. 2863/ZD, avente, così, naturale scadenza il giorno 15 dicembre p.v..

Riguardo, specificatamente, agli approfondimenti disposti al fine di avvalorare quanto, già, proposto nella succitata riunione in termini di archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, gli stessi hanno interessato l’esame di precedenti delibere adottate da questa Autorità, nonché delle sentenze emesse in materia di divieto di pubblicità anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo.

Nella vicenda in esame, a sostegno di quanto precedentemente proposto, il Consiglio dell’Autorità ha archiviato un procedimento sanzionatorio, in quanto, rilevata “l’assoluta mancanza di alcun tipo di rapporto commerciale con i 30 content creator, non può essere imputata alcuna responsabilità in capo alla piattaforma in oggetto”, non avendo, così, la medesima “alcuna conoscenza circa l’illecito commesso presso la propria piattaforma di condivisione di video”.

Con delibera n. 331/23/CONS del 20 dicembre 2023, l’Autorità non ha sanzionato una società per n. 11 su complessivamente n. 18 contenuti illeciti diffusi da profili personali di utenti, in quanto “alla luce di quanto dichiarato dalla società circa l’assoluta mancanza di alcun tipo di rapporto commerciale non può essere imputata ad essa alcuna responsabilità per i contenuti caricati sulle piattaforme in oggetto (Facebook e Instagram)” non avendo “la stessa [….] avuto alcuna conoscenza circa l’illecito commesso. E ciò in ossequio a quanto previsto dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla direttiva e-commerce e sul decreto di recepimento in relazione alla figura dell’ hosting provider e alle condizioni perché ricorra l’esenzione da responsabilità, nonché e alla luce del dettato dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento DSA. […] Meta ha rimosso esclusivamente 11 dei 18 profili account segnalati. […] Ne discende dunque la responsabilità della società per i 7 account e i video ivi diffusi relativi a contenuti illeciti in violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità non rimossi a seguito della notifica dell’atto di contestazione”.

Successivamente, il Consiglio stesso ha archiviato un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di altra società, in quanto “alla luce di quanto emerso dall’attività istruttoria circa l’assenza di rapporti commerciali con i content creator titolari dei canali [….] oggetto della contestazione, si ritiene che non possa essere imputata alcuna responsabilità alla Società”. Al contrario, con le delibere nn. 317/23/CONS del 5 dicembre 2025, 275/22/CONS del 19 luglio 2022 e 422/22/CONS del 14 dicembre 2022, l’Autorità, rispettivamente, una volta accertata l’esistenza di contratto di “partnership commerciale” stipulato tra una società che gestisce una piattaforma di condivisione di video on line e un content creator, al fine di ottenere maggiori ricavi, una volta dimostrati i guadagni di un’altra società che gestisce una piattaforma di condivisone di video on line ricavati “da tutti i messaggi pubblicitari che veicola sui contenuti degli utenti, circostanza che comporta una compartecipazione nella remunerazione della piattaforma stessa” e, infine, una volta appurato che video e immagini relative a giochi con vincite in denaro risultavano sponsorizzati da una società che gestisce una piattaforma on line dietro pagamento di utenti business ossia pagine di aziende commerciali, ha adottato i dovuti provvedimenti di ordinanza-ingiunzione.

Come sopra riportato, inoltre, Kick Streaming Pty Ltd ha rimosso immediatamente tutti i contenuti identificati nell’atto di contestazione, disabilitando il canale attraverso il quale erano veicolati, non appena avuta notizia della violazione a seguito della ricezione dell’atto di contestazione medesimo.

Nel caso di hosting, “il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dei contenuti; oppure b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l’accesso agli stessi”.

Tale regime normativo deve essere interpretato nel senso che, ai fini della configurabilità della responsabilità in capo al prestatore di servizi della società dell’informazione per l’illecito ipotizzato, diventa dirimente individuare il momento in cui possa ritenersi dimostrabile con certezza che il medesimo sia venuto “effettivamente a conoscenza” della presunta condotta illecita.

In particolare, ove si dimostri che l’effettiva conoscenza da parte del prestatore di servizi della società dell’informazione dei presunti contenuti illeciti veicolati dagli utenti sia avvenuta solo a seguito della notifica dell’atto di contestazione, lo stesso ben potrebbe far valere il regime di esenzione di responsabilità, di cui al richiamato art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2065, non gravando su quello alcun obbligo generale di sorveglianza preventivo su quanto caricato dagli utenti.

Viceversa, ove sia possibile dimostrare che la conoscenza effettiva della presunta condotta illecita sia avvenuta in un momento antecedente alla notifica dell’atto di contestazione, il prestatore di servizi della società dell’informazione non potrà avvalersi del predetto regime di esenzione di responsabilità. Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, “il prestatore di servizi [che] non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita (ovvero, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione) e, non appena a conoscenza dei fatti, dietro comunicazione delle autorità competenti, si attivi immediatamente per la rimozione delle informazioni” non è da considerarsi responsabile del contenuto eventualmente illecito fornito da terzi.

In altri termini, la Corte di Giustizia ha puntualizzato che la responsabilità del gestore di una piattaforma on line “deve essere valutata alla luce del ruolo dallo stesso svolto” che deve essere “attivo, atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati”, non potendo, diversamente, tale soggetto essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli “abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi”.

In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria “la mera circostanza che il gestore sia al corrente, in via generale, della disponibilità illecita di contenuti protetti sulla sua piattaforma non è sufficiente per ritenere che esso intervenga allo scopo di dare agli internauti l’accesso a tali contenuti. La situazione è tuttavia diversa nel caso in cui tale gestore, seppur informato dal titolare dei diritti del fatto che un contenuto protetto è illecitamente comunicato al pubblico tramite la propria piattaforma, si astenga dall’adottare immediatamente le misure necessarie per rendere inaccessibile tale contenuto”.

La stessa Corte, inoltre, ha affermato che la strumentalità necessaria del gestore di una piattaforma nella diffusione di contenuti illeciti non costituisce, di per sé, indice di responsabilità del gestore stesso, dovendosi, invece, avere riguardo anche al carattere “intenzionale” del suo intervento, consistente nel “fatto di intervenire con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento” nonché alla circostanza che, messo al corrente dell’illecito consumato attraverso quest’ultima, “si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione”.

Secondo la giurisprudenza nazionale, il prestatore dei servizi di hosting è ritenuto responsabile della illiceità dei contenuti ospitati, laddove “non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; sia ragionevolmente constatabile l’illiceità dell’altrui condotta, onde l’hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere”.

Inoltre, considerato che l’hosting provider passivo “pone in essere un’attività di prestazione di servizi di ordine meramente tecnico e automatico, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi”, rispetto a questa figura “va esclusa la responsabilità in caso di mancata manipolazione dei dati memorizzati”.

Diversamente, va valutata l’attività dell’hosting attivo che comprende “attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti pubblicati dagli utenti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione. Trattasi all’evidenza, anche dinanzi all’evoluzione tecnologica, di indici esemplificativi e che non debbono essere tutti compresenti. Ciò che rileva è che deve trattarsi, in ogni caso, di condotte che abbiano in sostanza l’effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte degli utenti, il cui accertamento in concreto non può che essere rimesso al giudice di merito.”

Ora, per l’utilizzo della piattaforma in questione, come Kick Streaming Pty Ltd ha puntualizzato in sede di esercizio del diritto di difesa, è prevista, una volta effettuate la registrazione e l’accettazione delle condizioni e dei termini di utilizzo, la possibilità da parte dell’utente “di pubblicare contenuti online e in tempo reale (c.d. “live”)” e “senza necessità che vi sia alcun rapporto contrattuale distinto ed ulteriore con la Società”. “Tutto ciò che è all’interno del contenuto, inclusa la linea editoriale, le risposte alla chat, i commenti, è generato direttamente dallo streamer e senza la partecipazione della Piattaforma in quanto trattasi di diretta online cosicché lo streamer rimane il solo responsabile”. Ogni streamer, inoltre, ha la possibilità di ricevere un compenso economico dai video pubblicati, una volta, però, avvenuta l’abilitazione del tasto di “sottoscrizione” (“subscriptions”).

Tale abilitazione richiede obbligatoriamente la preventiva diffusione in streaming di contenuti per almeno 5 ore e “la verifica del raggiungimento di detto obiettivo avviene automaticamente”. Riguardo al succitato compenso economico, eventualmente, incassato dallo streamer, si rammenta che la parte ha evidenziato di non aver ricevuto alcun vantaggio in termini economici a seguito “della sottoscrizione occorsa sul canale [….] né che la Società abbia versato importi a quest’ultimo a seguito della sottoscrizione”. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano tutti gli indici che portano ad escludere la responsabilità di Kick Streaming Pty Ltd, in termini di conoscenza e di controllo preventivi, degli stessi in ordine ai contenuti che tramite la piattaforma sono stati diffusi dallo streamer.

Nella fattispecie all’esame, per il suo concreto atteggiarsi, considerato che sottoposto all’unica verifica a valle e, per di più, effettuata con modalità automatiche da parte della Società non è il contenuto lecito o illecito veicolato sul canale, bensì il raggiungimento di un prefissato obiettivo – la diffusione in streaming di contenuti per almeno 5 ore – quale requisito per ottenere, poi, l’abilitazione al tasto delle sottoscrizione, si ritiene che la Società stessa non poteva essere al corrente dell’eventuale caricamento di contenuti presuntivamente illeciti, prima di ricevere la contestazione da parte dell’Autorità.

Kick Streaming Pty Ltd, nella vicenda in esame, non ha svolto un’attività ulteriore rispetto alla semplice messa a disposizione della propria piattaforma, nel senso che si è limitata a un trattamento puramente tecnico ed automatico dei dati, ossia a compiere ordinarie attività volte anche ad aumentare le visualizzazioni dei contenuti e, quindi, i profitti del solo streamer perfettamente, però, compatibili con il ruolo passivo dell’hosting provider.

Si fa presente, infatti, che la Società non è addivenuta neppure alla stipula di alcun tipo di ulteriore rapporto contrattuale con lo streamer, previa verifica dei contenuti del canale in esame e, per di più, non ha condiviso con il titolare del canale stesso i profitti derivanti dalle pubblicità realizzate, circostanze che viceversa ne avrebbero potuto pure configurare, solo a certe condizioni e non in termini generali, un ruolo attivo, rendendo la Società pienamente consapevole della liceità o meno del contenuto veicolato dal canale.

Considerato che Kick Streaming Pty Ltd, pertanto, non ha avuto modo di analizzare ex ante la linea editoriale del canale e i relativi contenuti, non avendo, così, avuto alcuna conoscenza circa il presunto illecito commesso se non solo dopo la notifica dell’atto di contestazione dell’Autorità e considerato che ha prontamente disabilitato i relativi contenuti, una volta venutane a conoscenza, approntando, così, le cautele e le attività che l’operatore di normale diligenza deve porre in essere per beneficiare della clausola di esonero dalla responsabilità, si ritiene che la Società stessa non possa essere considerata in alcun modo responsabile per la diffusione di contenuti presuntivamente contrari alla disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Ritenuto, pertanto, che quanto sopra argomentato possa assumere carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate dalla parte, escludendone, così, ogni ulteriore esame per esigenze di economia procedimentale.

Ritenuto, pertanto, in esito all’attività istruttoria svolta, che non risulta integrata la violazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 e che ricorrono, pertanto, i presupposti ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Udita la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità.

L’AGCOM ha deliberato l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Kick Streaming Pty Ltd. cdn/AGIMEG