La Corte di Cassazione, Sezione Quinta civile (tributaria), ha rigettato il ricorso presentato contro un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo al mancato pagamento dell’imposta unica sui giochi per l’anno 2015, confermando la piena legittimità della pretesa tributaria in presenza di apparecchi destinati al gioco illegale.
Lo stabilisce l’ordinanza n. 1783/2026, che chiarisce: la dichiarazione di incostituzionalità di una norma del cosiddetto decreto Balduzzi non fa venir meno l’obbligo di pagamento dell’imposta quando l’attività riguarda totem funzionali in via esclusiva al gioco con vincite in denaro fuori dalla rete statale
La controversia nasce da un accertamento per oltre 127.000 euro, con cui l’ADM aveva contestato la presenza, all’interno di un esercizio commerciale, di quattro “totem” non collegati alla rete statale, ritenuti idonei alla raccolta di gioco a vincita in denaro.
Consulta e decreto Balduzzi: perché l’imposta resta dovuta
Nel ricorso era stato richiamato l’effetto della sentenza della Corte costituzionale sul Decreto Balduzzi, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 7, comma 3-quater, del d.l. 158/2012, nella parte in cui colpiva in modo indiscriminato qualsiasi apparecchiatura idonea al collegamento a siti di gioco online.
La Cassazione ha però chiarito che tale pronuncia non incide sulla fattispecie esaminata, poiché la pretesa tributaria non trova fondamento nella norma dichiarata illegittima, ma nell’art. 1, comma 646, lettera b), della legge 190/2014, disposizione autonoma e tuttora vigente, rivolta esclusivamente al contrasto del gioco illegale.
Secondo la Suprema Corte, questa norma non colpisce genericamente strumenti di navigazione internet, ma specifici apparecchi strutturalmente destinati al gioco con vincite in denaro, come i totem, utilizzati al di fuori del circuito autorizzato.
La distinzione tra PC e totem
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la netta distinzione tra:
- apparecchiature polifunzionali, come i personal computer, potenzialmente utilizzabili anche per attività lecite;
- apparecchi funzionali in via esclusiva al gioco illegale, come i totem rinvenuti nel caso concreto.
È proprio questa differenza a collocare la fattispecie al di fuori del perimetro della pronuncia della Consulta, che aveva censurato una disciplina ritenuta eccessivamente ampia e sproporzionata.
La Corte sottolinea che la norma fiscale applicata è specifica, determinata e proporzionata, in quanto diretta a colpire solo il gioco illegale, fenomeno che non gode di alcuna tutela costituzionale né di protezione della libertà d’impresa.
Ricorso respinto
Respinti anche i motivi relativi all’onere della prova, ritenuto correttamente assolto dall’Amministrazione finanziaria, e quelli sulle spese di lite. La Cassazione ha ribadito che, nel processo tributario, ADM ha diritto alla rifusione delle spese anche quando si avvale di propri funzionari per la difesa in giudizio.
Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese processuali e, trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, anche al pagamento di ulteriori somme per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre a importi destinati alla Cassa delle ammende. sb/AGIMEG










