Scommesse illegali: la Cassazione conferma la condanna per intermediazione abusiva

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la condanna a 2 anni di reclusione per organizzazione e intermediazione abusiva di scommesse, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 401/1989.

Secondo quanto ricostruito nei gradi di merito, l’attività illecita veniva svolta attraverso un centro scommesse, con l’utilizzo di siti esteri non autorizzati, in assenza di concessione statale.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa aveva contestato la responsabilità penale, ma la Suprema Corte ha chiarito che le censure riguardavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.

La Corte d’appello aveva fondato la condanna su elementi concreti, tra cui: giocate visibili sul monitor verso un sito di scommesse illegale, rilevate dalla Guardia di Finanza; il sequestro di ricevute; il ritrovamento di appunti cartacei e digitali con nomi associati a somme di denaro.

Elementi ritenuti indicativi di una attività stabile di intermediazione per conto terzi, e non di semplici giocate personali.

Con il secondo motivo, il ricorrente aveva contestato il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudice ha dichiarato inammissibile anche questa doglianza, poiché la valutazione sulla prognosi favorevole spetta al giudice di merito, che nel caso concreto l’aveva esclusa in presenza di un precedente specifico.

Il giudice ha quindi dichiarato integralmente inammissibile il ricorso, con conseguente definitività della condanna. sb/AGIMEG