Il TAR Toscana ha respinto due ricorsi proposti di una società che gestisce un esercizio ad Arezzo con attività di raccolta scommesse e apparecchi di intrattenimento. Il Tribunale ha confermato due provvedimenti del Questore di Arezzo che avevano disposto la sospensione dell’attività per 15 giorni.
I provvedimenti della Questura
Secondo quanto ricostruito in sentenza, la Questura aveva avviato il procedimento richiamando una serie di controlli di pubblica sicurezza. Era stata così riscontrata la presenza nel locale di soggetti con precedenti di polizia e penali, oltre a due episodi di rissa avvenuti nei locali.
Il TAR ha ritenuto che tali circostanze, rimaste sostanzialmente incontestate, integrino i presupposti dell’art. 100 del T.U.L.P.S., norma che consente la sospensione della licenza quando l’esercizio sia ritrovo abituale di persone pregiudicate o costituisca pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il fondamento della sospensione
Il giudice amministrativo ha inoltre ribadito che la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e non sanzionatoria, ed è fondata su un giudizio probabilistico di pericolosità, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
Quanto al secondo provvedimento, adottato a distanza di pochi mesi dal primo, il TAR ha evidenziato la persistenza delle criticità emerse. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento può ritenersi giustificata da esigenze di urgenza legate alla tutela dell’ordine pubblico. sm/AGIMEG










