Il TAR Calabria ha accolto l’istanza cautelare proposta dal titolare di una società per la raccolta di scommesse, che aveva chiesto alla Questura di Reggio Calabria l’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS per la raccolta di gioco. I giudici amministrativi hanno sospeso l’efficacia del decreto del Questore del 23 dicembre 2025, notificato il 30 dicembre, che aveva rigettato la richiesta.
Le ragioni del diniego
Il diniego era motivato, tra l’altro, con controlli su strada che avrebbero evidenziato frequentazioni con soggetti segnalati per precedenti anche di tipo associativo e mafioso, oltre a rapporti di parentela con persone ritenute “controindicate”. Il TAR ha rilevato però che gran parte di tali elementi risulta già valutata dal Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto il controllo giudiziario dell’impresa, evidenziando l’incensuratezza del titolare e l’assenza di concreti interessi criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali.
In questo quadro, la valutazione sulla buona condotta posta a base del diniego non è apparsa, allo stato, adeguatamente e logicamente giustificata, anche tenuto conto della presenza dell’amministratore giudiziario con compiti di vigilanza e monitoraggio dell’attività.
La decisione del TAR
Per il TAR, la sostanziale coincidenza degli elementi indiziari non ha consentito di ritenere che un’impresa ammessa al controllo giudiziario sia attualmente priva dei requisiti per ottenere il titolo di polizia necessario all’attività. I giudici hanno sottolineato inoltre il “periculum in mora”, richiamando i danni economici prospettati, le spese e gli investimenti sostenuti e i possibili effetti sulla continuità aziendale e sul sostentamento del titolare e della famiglia.
Con l’ordinanza, il TAR ha disposto l’obbligo per la Questura di Reggio Calabria di rideterminarsi sull’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Fissata l’udienza di merito per il 16 settembre 2026. sm/AGIMEG










