Consiglio di Stato, confermata cancellazione dal RIES per un esercizio di Sant’Antimo (NA) per mancanza di licenza per apparecchi da intrattenimento

Il Consiglio di Stato (sez. VI) ha respinto l’appello del titolare di un esercizio di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, e ha confermato la legittimità della cancellazione dal RIES, l’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS. La cancellazione era stata disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il TAR Lazio aveva già rigettato il ricorso di primo grado.

La prima cancellazione dal RIES

Tutto nasce da un controllo ispettivo a campione effettuato nel settembre 2020. Durante la verifica ADM ha rilevato che il titolare non risultava in possesso della licenza richiesta dagli articoli 86 e 88 del TULPS in relazione agli apparecchi presenti nell’esercizio.

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

A seguito degli accertamenti, il Comune di Sant’Antimo ha comunicato che l’operatore non aveva presentato richiesta di autorizzazione per l’installazione degli apparecchi. Così ADM ha avviato il procedimento e ha disposto la sospensione dal RIES, contestando la mancanza di un requisito dichiarato nell’iscrizione telematica per il 2020 e richiamando le avvertenze sulla cancellazione in caso di dichiarazioni non veritiere. Il Comune ha poi segnalato nel marzo 2021 che solo dopo la sospensione l’operatore aveva chiesto il rilascio delle autorizzazioni.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello. I giudici hanno escluso che potesse rilevare un “affidamento incolpevole” basato su presunti errori di un consulente, perché la tutela dell’affidamento riguarda condotte imputabili alla pubblica amministrazione e non a terzi scelti dal privato. Hanno inoltre respinto l’idea che un titolo diverso potesse “sopperire” alla carenza, ribadendo che l’attività richiede verifiche rigorose e presupposti specifici.

Il Consiglio di Stato ha anche richiamato la doppia cornice autorizzatoria per la raccolta del gioco: l’autorizzazione del Questore ex art. 88 TULPS, legata al contrasto della criminalità, e la SCIA/autorizzazione comunale, collegata anche a esigenze di tutela del consumatore e dell’ordine pubblico. In questo quadro la cancellazione dal RIES è stata ritenuta conseguenza della mancanza del requisito e della dichiarazione resa in sede di iscrizione telematica, che attestava il possesso della licenza. sm/AGIMEG