Il TAR Sardegna ha respinto l’istanza cautelare presentata da una società operante nella raccolta di scommesse contro la revoca della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., disposta dalla Questura. Il provvedimento di revoca era stato adottato a seguito delle gravi irregolarità contributive emerse dalle verifiche presso INPS e INAIL, ritenute tali da far venir meno il requisito di affidabilità richiesto per il rilascio e il mantenimento delle licenze di polizia.
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che non sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato. I giudici hanno evidenziato come la motivazione del provvedimento della Questura e l’istruttoria svolta risultino congrue. Determinante, inoltre, l’ulteriore verifica sulla regolarità contributiva eseguita dall’Amministrazione il 21 novembre 2025, successivamente alla notifica del ricorso, dalla quale è emersa una situazione debitoria ancora più grave: irregolarità per contributi e accessori pari a 105.099,71 euro, superiore a quanto inizialmente contestato. sm/AGIMEG









