Cassazione: “Per i giochi senza vincita in denaro, il nulla osta preventivo è contrario al diritto europeo”

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) contro il legale rappresentante di una società, confermando la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva annullato una sanzione da 6.000 euro per mancanza del nulla osta di messa in esercizio su apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

La vicenda origina dall’ordinanza ingiunzione n. 32659 del 2014, con cui ADM aveva contestato la collocazione in un pubblico esercizio di due apparecchi senza premi in denaro privi del nulla osta alla messa in esercizio rilasciato dall’Agenzia. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 993/2016, aveva accolto l’opposizione dell’esercente; decisione poi confermata dalla Corte d’Appello nel 2020, nonostante l’impugnazione dell’Agenzia.

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In Cassazione, ADM ha sostenuto che anche per gli apparecchi di puro intrattenimento, privi di vincita in denaro, sussistono esigenze di ordine pubblico e tutela della salute tali da giustificare il regime autorizzatorio preventivo. Secondo l’Agenzia, il nulla osta di messa in esercizio non costituirebbe una duplicazione ma uno strumento necessario di controllo.

La Suprema Corte ha respinto queste argomentazioni, richiamando il proprio precedente del 2024 (ord. Sez. II n. 3997), e ha ribadito che, per gli apparecchi da gioco leciti senza vincita in denaro, il rilascio del nulla osta preventivo costituisce un ostacolo ingiustificato alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi all’interno dell’Unione Europea. La Direttiva 2006/123/CE esclude dal proprio ambito solo le attività con posta in denaro; al contrario, i giochi leciti di abilità rientrano nella disciplina comunitaria e non sono, di per sé, espressione di un interesse generale che giustifichi un ulteriore filtro autorizzatorio.

I giudici hanno evidenziato che per questi apparecchi esiste già un sistema di verifica a monte: il produttore e il distributore sono tenuti alla certificazione di conformità alle regole del gioco lecito. Pretendere anche un nulla osta di messa in esercizio significa duplicare il controllo senza una reale esigenza di ordine pubblico o tutela della salute, dal momento che si tratta di apparecchi che non erogano denaro né simulano giochi d’azzardo. Il ricorso di ADM è stato quindi rigettato. sm/AGIMEG