Si chiude senza una decisione nel merito il contenzioso sulle licenze per la raccolta di scommesse e l’utilizzo di VLT in un esercizio della provincia di La Spezia. Il TAR Liguria ha infatti dichiarato la cessazione della materia del contendere dopo che il Questore ha revocato in autotutela il precedente decreto con cui aveva disposto la revoca delle autorizzazioni di polizia.
Il ricorso era stato presentato dal titolare dell’attività contro il provvedimento questorile che aveva annullato le licenze ex art. 88 TULPS per la raccolta di scommesse e per l’utilizzo di sistemi di gioco VLT ai sensi dell’art. 110, comma 6, lett. b), TULPS, oltre che contro il verbale di contestazione amministrativa redatto ai sensi dell’art. 14 della legge 689/1981. Nel corso del giudizio, però, il Questore di La Spezia ha adottato un nuovo atto con cui ha ritirato la revoca delle licenze, venendo così incontro alle richieste del ricorrente.
Il TAR ha rilevato che il verbale di contestazione non è stato ritirato, ma si tratta comunque di un atto non definitivo, inserito in un procedimento ancora in corso e, soprattutto, meramente accessorio al provvedimento questorile ormai revocato. Lo stesso ricorrente, con una memoria del 17 novembre 2025, ha dichiarato il venir meno del proprio interesse, chiarendo che il verbale era stato impugnato solo “in correlazione e in raffronto” al decreto di revoca.
Preso atto dell’effetto satisfattivo dell’autotutela esercitata dalla Questura, il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e disposto la compensazione integrale delle spese di lite. sm/AGIMEG










