Il TAR Campania ha sospeso, in via cautelare, la revoca delle licenze per la raccolta scommesse intestate a una società titolare di un’agenzia di scommesse di Teverola, in provincia di Caserta, disponendo una verificazione tecnica sulla corretta misurazione della distanza tra il locale e un vicino istituto scolastico.
Il ricorso è stato presentato dal titolare di due licenze ex art. 88 TULPS rilasciate dalla Questura di Caserta. Con provvedimento del 9 ottobre 2025, notificato il 14 ottobre, il Questore aveva revocato entrambe le autorizzazioni ritenendo insussistenti i requisiti imposti dalla legge regionale Campania n. 2/2020 sulle distanze minime dai luoghi sensibili, in particolare dalle scuole.
Secondo l’Amministrazione, l’esercizio si troverebbe a meno di 250 metri da un istituto scolastico di Casaluce, in violazione dell’articolo 13 della legge regionale, che vieta nuove aperture di attività legate al gioco a distanze inferiori, calcolate in base al “percorso pedonale più breve”. Il titolare ha impugnato l’atto contestando, tra l’altro, la correttezza del rilievo effettuato dalla Questura.
In camera di consiglio del 2 dicembre 2025, preso atto anche della richiesta congiunta delle parti, il TAR ha ritenuto necessario un accertamento tecnico e ha incaricato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di verificare la distanza effettiva tra il civico 158 di via Provinciale Teverola-Casaluce e l’istituto scolastico di Casaluce, applicando il criterio del percorso pedonale più breve come definito dalla giurisprudenza amministrativa: un tragitto normalmente percorribile a piedi, senza ostacoli materiali rilevanti, che può prescindere dall’uso dei soli attraversamenti pedonali segnalati salvo situazioni di particolare pericolo.
La relazione tecnica dovrà essere depositata entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Nelle more, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti della revoca delle licenze per prevenire i gravi pregiudizi economici derivanti dall’immediata esecuzione del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva, con udienza pubblica fissata per il 24 marzo 2026. sm/AGIMEG










