Bingo, il TAR annulla la determinazione di ADM sulla proroga tecnica: “L’assenza di gara e il canone forfettario sono incompatibili con il diritto europeo”

Il TAR Lazio (sez. 2) ha accolto i ricorsi di numerose società contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando la determinazione del 10 gennaio 2025 con cui ADM aveva richiesto il pagamento del canone di proroga tecnica per le concessioni bingo nel biennio 2025-2026.

Il provvedimento dell’Agenzia dava attuazione alla legge 207/2024, che ha disposto l’ulteriore proroga delle concessioni per il bingo fissando un canone annuo di 108.000 euro per ciascuna concessione. Le aziende ricorrenti hanno impugnato sia il meccanismo di proroga tecnica reiterata sia l’entità del canone, ritenuto sproporzionato, non parametrato al fatturato e incompatibile con il diritto europeo sulle concessioni.

Il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, precisando che non si discute di meri profili patrimoniali, ma della legittimità stessa della proroga legislativa e della pretesa autoritativa di imporre il canone in costanza di proroga. Rigettata anche la richiesta di rinvio avanzata da ADM, il Collegio è entrato nel merito.

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Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22 – C-730/22) e le successive pronunce del Consiglio di Stato, il TAR ha affermato che le proroghe delle concessioni bingo rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/23/UE e che le condizioni fissate dall’art. 43 della direttiva per modificare una concessione senza nuova gara non risultano rispettate. Le proroghe tecniche disposte dal legislatore nazionale sono quindi incompatibili con il diritto UE e la relativa disciplina va disapplicata.

In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima sia la nuova proroga disposta dalla legge 207/2024 per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026, sia la previsione di un canone fisso di 108.000 euro annui uguale per tutti i concessionari, a prescindere dal volume d’affari. Secondo il TAR, tale canone forfettario non è conforme ai principi europei perché non tiene conto della reale redditività delle singole concessioni e altera l’equilibrio del rapporto.

Allo stesso tempo, il Tribunale ha chiarito che l’illegittimità della proroga non esonera gli operatori dal corrispondere un corrispettivo allo Stato: per il periodo 2025-2026 dovrà essere comunque versata “un’indennità di occupazione”, ma questa andrà determinata da ADM caso per caso, sulla base dei fatturati e di una valutazione equilibrata di vantaggi e svantaggi per entrambe le parti, e non più secondo l’importo fisso previsto dalla legge.

In conclusione, il TAR Lazio ha annullato la determinazione ADM del 10 gennaio 2025, demandando all’Agenzia la rideterminazione delle indennità dovute dalle varie società per il periodo di proroga, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte di Giustizia UE. sm/AGIMEG