Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Snaitech contro il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che fissava i criteri di ripartizione delle sovvenzioni agli ippodromi per il 2024, annullando l’atto direttoriale con cui erano stati determinati gli importi spettanti alle singole società di corse. Al centro della controversia c’era la scelta del Masaf di utilizzare, per il calcolo delle sovvenzioni, i dati del triennio 2019-2022-2023, dopo che per gli anni precedenti erano stati considerati attendibili solo i dati 2017-2019, in ragione degli effetti della pandemia sul 2020 e sul 2021.
Snaitech sosteneva che il cambio di criterio avesse comportato una significativa riduzione delle sovvenzioni per gli ippodromi di Milano e Montecatini, rispettivamente di oltre il 20% e circa il 13%, e che l’inclusione del 2022 fosse incoerente rispetto alle decisioni adottate per il 2023, quando lo stesso anno 2022 era stato escluso proprio perché ancora condizionato dalle restrizioni legate al Covid. A sostegno del ricorso è intervenuta anche Ippodromo dei Fiori S.p.A., che ha denunciato l’arbitrarietà della scelta del triennio 2019-2022-2023 e la violazione dei criteri che l’amministrazione si era autoimposta negli anni precedenti.
Il Ministero ha difeso l’impianto dei propri provvedimenti richiamando il quadro normativo di riferimento e la natura “pluriennale” del sistema di finanziamento, sostenendo che la riduzione delle somme per Snaitech fosse dovuta soprattutto alla diminuzione delle giornate di corse al galoppo per scelte aziendali. In via preliminare, l’amministrazione aveva anche eccepito la tardività del ricorso, ritenendo che dovesse essere impugnato immediatamente il decreto del dicembre 2023 che individuava il triennio di riferimento, nonché l’inammissibilità delle censure in quanto tese a sollecitare un sindacato sul merito della discrezionalità tecnica.
Il Tar ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Da un lato ha ritenuto tempestivo il ricorso, rilevando che la lesione dell’interesse di Snaitech si è concretizzata solo con il decreto del febbraio 2024 che ha quantificato le sovvenzioni in misura ridotta. Dall’altro ha ricordato che la discrezionalità amministrativa è sì ampia, ma comunque sindacabile sotto il profilo della “credibilità logica” delle scelte, in relazione all’istruttoria svolta e alla motivazione offerta.
Nel merito, il Collegio ha giudicato manifestamente fondato il ricorso: l’utilizzo dei dati 2022 per il calcolo delle sovvenzioni 2024 è stato considerato contraddittorio rispetto alla precedente esclusione di quello stesso anno per l’assegnazione 2023, giustificata dal perdurare degli effetti della pandemia fino al marzo 2022. Secondo i giudici, a fronte di un quadro fattuale immutato, il Ministero ha cambiato criterio senza fornire una motivazione rafforzata in grado di spiegare la nuova impostazione. Si configura così un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà logica.
In conseguenza di tali rilievi, il Tar ha annullato il decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, lasciando però aperta la possibilità per l’amministrazione di riesercitare il proprio potere, anche confermando nel merito gli esiti, a condizione di giustificare in modo coerente e approfondito la scelta dei dati di riferimento. sm/AGIMEG










