ADM: annullata in autotutela una sanzione da 20.000 euro comminata per il decreto Balduzzi

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella fattispecie l’Ufficio per la Sicilia, ha richiesto l’annullamento in autotutela di un’ordinanza di ingiunzione a carico del titolare di un esercizio. La richiesta si basa sulla sentenza della Corte Costituzionale 104/2025 che ha dichiarato l’illegittimità del decreto Balduzzi.

Di seguito, il documento diffuso dall’ADM relativo alla richiesta.

Nell’interesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – D.T. VII – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di Catania (C.F. 97210890584), in persona del Dirigente dell’Ufficio Raffaella Petrangeli, Codice Fiscale: PTRRFL77H42F943C, presso la sede dell’Ufficio in Catania via A. di Sangiuliano, 197, si depositano le presenti note per l’udienza del 31/10/2025.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 comma 3-quater, del decreto-legge n. 158/2012 (decreto Balduzzi) convertito in legge n. 189/2012, e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208/2015, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa fissa di euro 20.000,00; questa Amministrazione ha proceduto all’annullamento in autotutela dell’ordinanza ingiunzione prot. n. 46748 del 17.07.2023, quale provvedimento sanzionatorio, emesso a carico del titolare dell’esercizio, difeso dall’avv. Daniela Agnello, oggetto di contestazione e della presente lite.Dogane ADM

Tale provvedimento di annullamento, che si allega, è stato notificato a controparte via pec con prot. 50683 del 17/09/2025, e finalizzato a conformarsi al nuovo quadro giuridico.

Pertanto, a seguito dell’annullamento in autotutela, è venuto meno l’interesse della scrivente Amministrazione alla prosecuzione del presente giudizio, tenuto conto che la sanzione amministrativa è stata rimossa e non residua interesse all’instaurazione o prosecuzione del giudizio.

Per tali ragioni, considerato che la P.A. ha agito secondo diritto sulla base di una norma all’epoca vigente e che l’annullamento è avvenuto in tempi ragionevoli dopo la pronuncia della Corte;

Considerato che l’annullamento d’ufficio ha risolto la controversia, e che la causa non è imputabile a un comportamento illegittimo iniziale della P.A. ma a un successivo intervento del Giudice delle Leggi, si chiede l’estinzione del procedimento e la compensazione delle spese di lite, in virtù della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che ha risolto la controversia.

sm/AGIMEG