Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha riformato la sentenza del TAR Lazio che, nel maggio 2024, aveva annullato la cancellazione dal RIES (Registro degli Esercenti Abilitati alle Attività connesse agli Apparecchi da Intrattenimento) di un’attività nel comune di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena.
La vicenda nasce dopo un accesso del 31 marzo 2023, quando ADM aveva accertato che nel locale si raccoglievano scommesse per un operatore senza concessione statale, senza collegamento al totalizzatore nazionale e senza la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del TULPS. Sulla scorta di tali irregolarità, il 26 maggio 2023 l’Agenzia aveva disposto la cancellazione dal RIES. Il TAR, un anno dopo, aveva giudicato sproporzionata la misura, ritenendo sufficiente il possesso della licenza ex articolo 86 TULPS per l’installazione e il funzionamento delle macchine di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a).
Il Consiglio di Stato ha ribaltato quell’impostazione, chiarendo che l’iscrizione al RIES presuppone il rispetto dell’intero set di titoli quando nei locali si svolge anche attività di raccolta scommesse: non basta la licenza per gli apparecchi, serve anche la licenza di pubblica sicurezza ex articolo 88 e, a monte, la concessione statale. La pronuncia ha richiamato espressamente la legge 190/2014, che vieta l’installazione degli apparecchi nei punti che offrono scommesse fuori rete e impone ad ADM di negare l’iscrizione o di procedere alla cancellazione. Non c’è, quindi, violazione del principio di proporzionalità: la misura non incide genericamente sull’impresa, ma tutela l’ordine pubblico e i consumatori impedendo l’uso di slot e altri apparecchi in ambienti dove si pratica un’altra forma di gioco in modo irregolare.
Il Collegio riafferma il cosiddetto “doppio binario” concessorio-autorizzatorio: per operare nel settore servono la concessione rilasciata dallo Stato e la licenza ex articolo 88, strumenti che consentono controlli effettivi su un’attività socialmente sensibile. Ne consegue il rigetto del ricorso di primo grado e la conferma della cancellazione dal RIES disposta da ADM, con condanna della parte appellata alle spese di entrambi i gradi per 5.000 euro oltre accessori. sm/AGIMEG










