TAR Lazio, confermata la sospensione della licenza per reiterata violazione dei limiti di orario per gli apparecchi di intrattenimento

Il TAR Lazio (Sezione I Ter) ha respinto il ricorso di un uomo, in proprio e quale legale rappresentante di una società concessionaria, contro il decreto della Questura di Roma del 9 luglio 2019 che aveva disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza per violazione dell’ordinanza sindacale n. 111/2018 di Roma Capitale, relativa agli orari in cui possono essere accesi gli apparecchi di intrattenimento. L’udienza si è tenuta il 18 luglio 2025 nell’ambito della sessione straordinaria di smaltimento arretrato.

Il Collegio ha innanzitutto dichiarato tardiva la documentazione depositata dal Ministero dell’Interno due giorni prima dell’udienza, precisando che la costituzione oltre i termini comporta le relative preclusioni processuali. Nel merito, però, tutte le censure del ricorrente sono state disattese.

Tribunale

Sulla pretesa genericità dei verbali posti a fondamento della sanzione, il TAR ha rilevato che il ricorrente, pur avendo avuto accesso agli atti, non si è confrontato puntualmente con il loro contenuto né ha proposto querela di falso, limitandosi a contestazioni generiche. Decisivo il richiamo alla natura dell’art. 10 TULPS: il potere di sospensione è ampiamente discrezionale, di tipo preventivo e cautelare a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, e può essere esercitato “a prescindere dalla colpa” del titolare, ricomprendendo ogni violazione di legge, regolamenti o ordini dell’Autorità.

Rigettata anche la doglianza sulla recidiva: per “anno solare” va inteso un periodo di 365 giorni, non il mero arco 1° gennaio–31 dicembre; dunque le violazioni accertate tra agosto 2018 e febbraio 2019 integrano correttamente la reiterazione. Non accoglibile, inoltre, l’illegittimità derivata: l’ordinanza n. 111/2018 è stata già confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato (sent. n. 4096/2020). Infondato, infine, il motivo sull’incompetenza della Questura: trattandosi di licenza di pubblica sicurezza, l’Autorità può irrogare la sospensione ex art. 10 TULPS indipendentemente dalla fonte comunale che disciplina l’attività.

La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto del presupposto (assenza di illegittimità dell’atto). Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. sm/AGIMEG