Il TAR Lazio (Sezione Seconda) ha disposto una nuova verificazione tecnica nel procedimento promosso da una società contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo all’irrogazione di penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione per la gestione degli apparecchi da intrattenimento nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014.
L’ADM, con un provvedimento del 21 giugno 2023, aveva applicato all’azienda in questione una sanzione complessiva di 13.361,44 euro, contestando alcune irregolarità tecniche nei sistemi di collegamento tra il Sistema di Controllo dell’Agenzia e quello della concessionaria. In particolare, l’amministrazione aveva rilevato un’anomalia tecnica – un messaggio telematico con la dicitura “ack errato” – che, secondo ADM, indicava un mancato rispetto dei parametri di servizio previsti dal contratto.
La società ha impugnato la decisione sostenendo l’inapplicabilità delle penali, poiché la presunta violazione non sarebbe stata correttamente contestata né provata. Per chiarire l’aspetto tecnico del caso, il TAR aveva già nominato nel 2025 un verificatore indipendente, il professor Emiliano Casalicchio dell’Università “La Sapienza” di Roma, incaricato di stabilire se il messaggio in questione fosse stato effettivamente ricevuto e visualizzato dal sistema dell’azienda.
Nella relazione preliminare depositata ad aprile 2025, il professore aveva tuttavia precisato di aver basato la sua analisi su principi teorici di comunicazione informatica, senza disporre della documentazione tecnica specifica del protocollo utilizzato tra ADM e il sistema della concessionaria, necessaria per una valutazione completa.
Alla luce di ciò, con l’ordinanza ora pubblicata, il TAR ha disposto un supplemento di verificazione, chiedendo al verificatore di integrare l’analisi alla luce della documentazione ufficiale sul protocollo di comunicazione disponibile sul sito dell’ADM e depositata agli atti del giudizio. Il Tribunale ha inoltre stabilito le modalità operative per la nuova perizia, concedendo 120 giorni di tempo per il deposito della relazione finale e un acconto di 1.500 euro per il compenso del verificatore, a carico della società.
Solo dopo la consegna della relazione integrativa sarà fissata la nuova udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio. sm/AGIMEG










