Una sentenza destinata a incidere sull’intero comparto del bingo. La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello proposto da ANIB (Associazione Nazionale Italiana Bingo) e Play Game S.r.l., annullando la nota ADM del 18 novembre 2020 che negava sospensione e rideterminazione del canone dovuto in regime di proroga.
Al centro della decisione c’è la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni. Secondo i giudici, la direttiva si applica anche alle concessioni bingo nate prima del suo recepimento ma prorogate per legge successivamente. È il caso della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1047, della Legge 205/2017, che ha allungato la vita delle concessioni e, come contropartita, ha imposto un canone forfettario aumentato, un divieto di trasferire i locali e l’obbligo di accettare la proroga per poter partecipare alle future gare. Per il Consiglio di Stato, questa è una modifica sostanziale del rapporto concessorio che, alla luce dell’art. 43 della Direttiva 2014/23, richiedeva una nuova procedura di affidamento: la proroga “ex lege” così configurata non è compatibile con il diritto UE.
La pronuncia si muove nel solco della Corte di Giustizia UE (20 marzo 2025, cause C-728/22, C-729/22 e C-730/22), che ha chiarito due principi chiave: primo, l’art. 43 copre anche le modifiche imposte per legge, non solo quelle negoziate tra le parti; secondo, quando la modifica è sostanziale, non si può salvare solo la parte favorevole a uno dei soggetti (ad esempio cancellando l’aumento del canone ma tenendo la proroga).
Di conseguenza lo Stato, in tutte le sue articolazioni, deve disapplicare la normativa interna che collide con il diritto UE; per ADM ciò significa abbandonare lo schema della proroga automatica e avviare tempestivamente le gare per il nuovo affidamento delle concessioni. Inoltre, nelle more, ADM ha un potere/dovere di riordinare i rapporti in essere (che diventano rapporti “di fatto”), rideterminando il corrispettivo mensile – qualificato dal giudice come indennità di occupazione – non più in misura forfettaria uguale per tutti, ma in base al fatturato di ciascun operatore.
La rideterminazione dovrà bilanciare vantaggi e svantaggi del periodo trascorso: da un lato, il vantaggio per le sale di aver continuato l’attività senza l’alea della gara; dall’altro, lo svantaggio del divieto di trasferire i locali. ADM potrà utilizzare provvedimenti temporanei e provvisori, in attesa della definizione finale. Infine, il ricalcolo non è uno strumento di ristoro per i danni da Covid. Serve esclusivamente a neutralizzare gli effetti economici derivanti dall’illegittima proroga “ex lege”. Le perdite pandemiche restano fuori da questo perimetro.
Sul fronte costituzionale, il Consiglio di Stato respinge le censure delle imprese. Il canone concessorio non è un tributo (manca la natura coattiva e la non corrispettività tipiche dell’imposta) e l’onerosità rientra nel rischio normativo tipico dei settori regolati. I richiami agli artt. 2, 3, 41, 42, 53 e 97 Cost. non scalfiscono l’impianto: la giurisprudenza costituzionale – ricordano i giudici – legittima l’adeguamento dei canoni dei beni pubblici, anche incisivo, per finalità di equità, razionalizzazione e buon andamento.









