Consiglio di Stato conferma: “La questione di legittimità costituzionale sulla sproporzione delle pene minime relative alla pubblicità sul gioco è rilevante”

L’Ufficio Massimario del Consiglio di Stato ha ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio lo scorso 29 luglio, a proposito della sproporzionalità delle pene minime in merito alla pubblicità sul gioco.

Il TAR Lazio, con ordinanza n. 15037, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. 87/2018 (c.d. “Decreto Dignità”) nella parte in cui si prevede, per ogni violazione del divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro, una sanzione amministrativa non inferiore a 50.000 euro. Pur riconoscendo la finalità di tutela della salute e del consumatore, il TAR aveva evidenziato che la soglia minima fissa neutralizza la componente proporzionale (20% del valore della sponsorizzazione/pubblicità), impedendo di adeguare la pena al caso concreto.

Il procedimento nasceva da sanzioni irrogate per la pubblicazione di video promozionali sul gioco via YouTube e Twitch: al ricorrente era stata applicata una multa complessiva di 157.000 euro a fronte di un vantaggio economico inferiore a 1.000 euro e di contenuti con scarse visualizzazioni. Per il TAR ciò aveva evidenziato una sproporzione che colpisce in modo indifferenziato persone fisiche e imprese, senza considerare capacità economica, offensività e profitto.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative e il precedente della Corte cost. n. 185/2021 (che ha censurato pene pecuniarie rigide in materia di gioco), il giudice amministrativo aveva ritenuto che il minimo edittale di 50.000 euro potesse tradursi in una irragionevole lesione del diritto di proprietà e in pene manifestamente eccessive. Una linea ribadita anche dal Consiglio di Stato con questo parere. sm/AGIMEG