Il Consiglio di Stato ha confermato la linea del Comune di Venezia. Con una sentenza della Quinta Sezione, i giudici hanno respinto l’appello di una società, che aveva impugnato la decisione comunale di subordinare il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico – i cosiddetti plateatici – alla rimozione delle slot machine installate all’interno dei locali.
Secondo l’art. 8, comma 15, del Regolamento Giochi del Comune, approvato nel 2016, “al titolare di esercizio che detiene giochi di cui all’art. 110 del TULPS non possono essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico né per la collocazione dei giochi né per la collocazione di altre attrezzature”. Un divieto che, come precisato dal Consiglio di Stato, non riguarda soltanto le nuove autorizzazioni ma anche i rinnovi delle concessioni già in essere.
La società, che gestisce e noleggia apparecchiature da intrattenimento con vincite in denaro, sosteneva che la norma fosse illegittima, in quanto priva di fondamento normativo, sproporzionata e in contrasto con la libertà di concorrenza. L’azienda lamentava inoltre un effetto indiretto dannoso per i gestori di slot, costretti a subire la disdetta dei contratti da parte dei bar e ristoranti intenzionati a non perdere il plateatico.
I giudici amministrativi hanno però confermato la legittimità della scelta del Comune di Venezia, qualificandola come una misura di “premialità” prevista dalla legge regionale veneta n. 6 del 2015, che consente ai Comuni di adottare incentivi per gli esercenti che decidono di non installare o disinstallare gli apparecchi da gioco.
La sentenza sottolinea inoltre che il rinnovo di una concessione di suolo pubblico equivale a una nuova concessione e non costituisce un diritto acquisito per l’esercente. Spetta quindi all’amministrazione decidere se rinnovare o meno, bilanciando interessi pubblici e privati.
In definitiva, gli esercenti veneziani dovranno scegliere: mantenere le slot machine nei propri locali rinunciando al plateatico, oppure dismettere gli apparecchi per continuare a usufruire degli spazi esterni. L’appello è stato respinto e la società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese legali a favore del Comune di Venezia. sm/AGIMEG









