Cassazione: annullata in parte la condanna per peculato a gestore di ricevitoria del lotto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28653/2025, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da un uomo, originario della provincia di Salerno, condannato per peculato in qualità di gestore di fatto di una ricevitoria del lotto di cui la madre era concessionaria. La persona in questione era accusata di essersi appropriata, nel giugno 2016, delle somme incassate dagli scommettitori, pari a circa 80.000 euro, senza versarle all’Amministrazione dei Monopoli di Stato.

La Suprema Corte ha confermato che il gestore di una ricevitoria del lotto è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p., trattandosi di un’attività regolata da norme di diritto pubblico e svolta in concessione statale. È stata inoltre ritenuta provata la disponibilità giuridica delle somme da parte dell’imputato e l’intento appropriativo, escludendo la possibilità di derubricare il fatto ad appropriazione indebita o tentativo di peculato.

Respinte anche le censure sul mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità (art. 323-bis c.p.), in considerazione dell’elevato importo sottratto, e sulla confisca, ritenuta obbligatoria ex art. 322-ter c.p. fino alla concorrenza del profitto del reato. Non accolta nemmeno la richiesta di messa alla prova, inapplicabile al delitto di peculato per il limite di pena previsto dalla legge.

Accolto invece il motivo riguardante il rigetto della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità: la Cassazione ha rilevato che la richiesta era stata tempestivamente presentata in appello, secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 e dalle modifiche al codice di procedura penale entrate in vigore nel 2024. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente a tale punto, con rinvio per nuovo esame. sm/AGIMEG