DL Sport: il testo torna alla Camera. Via libera a ordine del giorno M5S su cooperazione tra gli Stati membri per contrasto delle scommesse sportive sospette

Sono state approvate dall’Assemblea del Senato modifiche al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del provvedimento per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, che ritorna all’esame della Camera. Il testo era stato incardinato con la relazione del senatore Paganella (LSP-PSd’Az) proposto dalla 7a Commissione Cultura e ulteriormente modificato nel corso dell’esame in Aula.

“Il decreto-legge reca disposizioni in materia di organi di giustizia sportiva e norme dirette a contrastare le pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi”, ha sottolineato Paganella in Aula.

“La norma interviene anche sul fronte della tutela della legalità e della sicurezza. Protegge arbitri e ufficiali di gara prevedendo tutele penali. Rafforza il contrasto alle scommesse illecite e alla manipolazione dei risultati attraverso un’azione coordinata fra CONI, Agenzia delle dogane e Procura dello sport”, ha aggiunto Marcheschi (FdI).

Durante l’esame del testo sono stati dichiarati improcedibili gli emendamenti M5S riguardanti misure finalizzate al divieto di sponsorizzazioni di betting nei luoghi di svolgimento di gare ed eventi sportivi e campagne di comunicazione a contrasto della ludopatia. Via libera invece all’ordine del giorno pentastellato che impegna il Governo: “a valutare l’opportunità di assumere iniziate finalizzate a promuovere e rafforzare gli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri dell’UE per il monitoraggio e il contrasto delle scommesse sportive sospette, così come lo scambio di buone pratiche; a sostenere, nelle sedi opportune, l’istituzione di task force miste a livello nazionale, composte da rappresentanti delle forze dell’ordine e degli organi sportivi, dotate di poteri operativi per condurre interventi rapidi e mirati contro le attività illecite legate alle scommesse”.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.1senato

Bevilacqua, Barbara Floridia, Pirondini, Sironi, Aloisio

Improcedibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

          «3-sexies. Il Dipartimento per lo sport, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell’ambito delle disponibilità economiche e strumentali a legislazione vigente, adotta, rispettivamente:

          a) misure finalizzate al divieto di sponsorizzazioni di betting nei luoghi di svolgimento di gare ed eventi sportivi;

          b) un Piano di comunicazione finalizzato a divulgare e promuovere le migliori pratiche per per contrastare il fenomeno dell’azzardopatia e delle scommesse sportive illecite».

6.2

Bevilacqua, Barbara Floridia, Pirondini, Sironi, Aloisio

Improcedibile

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

          «3-sexies. Le Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI):

          a)  adottano misure finalizzate al divieto di sponsorizzazioni di betting nei luoghi di svolgimento di gare ed eventi sportivi;

          b) promuovono specifiche campagne di comunicazione finalizzate a contrastare il fenomeno dell’azzardopatia e delle scommesse sportive illecite».

G6.200

Bevilacqua, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Accolto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n.96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport,

     premesso che:

          l’articolo 6 del provvedimento all’esame, in relazione alla disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevede un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

          durante l’esame in sede referente è stato approvato con riformulazione un emendamento a firma M5S finalizzato a consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse alle autorità amministrative competenti attraverso sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale;

          il testo originario dell’emendamento precisava altresì che attraverso l’uso di Intelligenza Artificiale e data analytics, si potessero ricavare informazioni dai dati estratti, trasformati e centralizzati al fine di scoprire schemi nascosti, relazioni, tendenze, correlazioni e anomalie, rilevare transazioni sospette, ampliando il tutto con un “sistema di early warning“, in collegamento con l’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia per la prevenzione del riciclaggio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

          l’approvazione in sede referente di un emendamento che consente l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per il rilevamento di flussi anomali di scommesse rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione e nel contrasto di tali fenomeni; tuttavia, al fine di rafforzare ulteriormente l’efficacia del contrasto alle scommesse illecite, si ritiene necessario prevedere meccanismi di cooperazione a livello europeo,

     impegna il Governo:

        a valutare l’opportunità di assumere iniziate finalizzate a promuovere e rafforzare gli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri dell’UE per il monitoraggio e il contrasto delle scommesse sportive sospette, così come lo scambio di buone pratiche;

          a sostenere, nelle sedi opportune, l’istituzione di task force miste a livello nazionale, composte da rappresentanti delle forze dell’ordine e degli organi sportivi, dotate di poteri operativi per condurre interventi rapidi e mirati contro le attività illecite legate alle scommesse.

Ecco il testo dell’articolo 6 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati e dalla Commissione:

Articolo 6.

(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi)

  1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale ».

“Risulta rilevante per le competenze della Commissione l’articolo 6, in materia di contrasto alle scommesse sportive fraudolente, con particolare riguardo alle modifiche introdotte all’articolo 2 della legge n. 401 del 1989 in materia di regolazione dei rapporti tra procedimento penale e organi della giustizia sportiva nei casi del reato di « frode in competizioni sportive ». Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 2 prevede che le autorità amministrative competenti, quando riscontrano flussi anomali di scommesse, devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organo che riveste una posizione di coordinamento e di vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Il successivo nuovo comma 3-ter riconosce alla Procura Generale la possibilità di chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, sia direttamente che indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati con la federazione coinvolta: a tal fine, salvo gli atti richiedibili ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura penale all’autorità giudiziaria ed il divieto di pubblicazione che ne discende ai sensi dell’articolo 114 del codice di procedura (confronta articolo 2, comma 3 legge n. 401/1989), le amministrazioni, a seguito della richiesta formulata dalla Procura Generale, forniscono i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni ed i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. Una volta ottenute le suddette informazioni, la Procura Generale le trasmette alla competente procura federale per consentire il proseguimento delle indagini. Il nuovo comma 3-quater dell’articolo 2 individua l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale autorità competente a comunicare le informazioni alla Procura Generale dello Sport mentre quest’ultima deve previamente trasmettere all’Agenzia l’elenco dei soggetti tesserati o affiliati, con il relativo codice fiscale, con la federazione interessata. Infine, il comma 3-quinquies, introdotto dalla Camera, stabilisce che, al fine di rilevare i flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della relativa disciplina nazionale ed europea”, ha specificato il senatore Sisler (FdI) in 2a Commissione permanente Giustizia.

cdn/AGIMEG