L’ADM ha emesso l’avviso di accertamento impugnato assumendo l’equiparabilità dei PC collegati ad internet agli apparecchi di gioco di cui all’art. 110 TULP con conseguente violazione dell’articolo 7 comma 3-quater del Dl n. 158/2012. Il ricorrente, invece, contesta non solo tale equiparazione, ma anche il presupposto di fatto dell’accertamento impugnato, ossia l’essere i tre personal computer cui è stata accertata la presenza nell’esercizio commerciale destinati alla raccolta del gioco con vincite in danaro tramite un bookmaker estero privo di autorizzazione ad operare sul territorio nazionale e non collegato al totalizzatore nazionale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari ritiene di dover procedere ad esaminare innanzitutto la sussistenza nel caso di specie del presupposto della tassazione (ossia il mettere a disposizione dei clienti un servizio di raccolta di scommesse a distanza tramite collegamenti telematici) poiché trattasi di questione idonea a definire immediatamente la controversia.
La Corte si è così espressa:
“manca ovvero è dubbia la prova che tali apparecchiature venissero utilizzate per il gioco on line. Infatti, il collegamento ad internet dei 3 PC e la presenza sul desktop degli stessi di un’icona di collegamento alla piattaforma www…… sono circostanze di per sé sole neutre ove non supportate dall’accertamento del fatto che il gestore dell’esercizio commerciale (ossia il ricorrente) avesse messo a disposizione degli avventori tali PC allo scopo di effettuare le giocate…Per questo motivo, ad opinione del Collegio è rimasto indimostrato ovvero è rimasto dubbio il presupposto di fatto per la tassazione della raccolta – tramite gli apparecchi in questione – di scommesse a distanza tramite dispositivi telematici senza autorizzazione e non collegati al totalizzatore nazionale”
“La Corte di Giustizia Tributaria di Bari ha dichiarato che dei semplici computer non possono essere equiparati a delle slot machine. ADM voleva considerare i PC come delle slot e far pagare l’imposta unica e le tasse sulle scommesse anche al titolare del centro o del PVR” – ha sottolineato l’avvocato Maria Teresa Parrelli che ha seguito la causa – “La sola messa a disposizione del computer non è però di per sé prova della raccolta di scommesse e quindi manca il presupposto per l’obbligazione tributaria. Questo perché, per assolvere a un’obbligazione tributaria, ci deve essere il presupposto di fatto, cioè raccogliere scommesse. Solo il collegamento ad un sito di scommesse non equivale ad una prova della giocata o della scommessa”. sb/AGIMEG










